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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 416218" data-attributes="member: 15253"><p>In caso di interventi realizzati sulle <u>parti comuni</u> di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.</p><p>Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio ("non residenziale nel suo complesso").</p><p>Il Superbonus per interventi realizzati sulle <u>parti comuni</u> spetta solo ai possessori di unità immobiliari <u>residenziali</u> che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cosiddetti "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 416218, member: 15253"] In caso di interventi realizzati sulle [U]parti comuni[/U] di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio ("non residenziale nel suo complesso"). Il Superbonus per interventi realizzati sulle [U]parti comuni[/U] spetta solo ai possessori di unità immobiliari [U]residenziali[/U] che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cosiddetti "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9). [/QUOTE]
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