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Donazione a figlia con debiti
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Testo
<blockquote data-quote="iaragos" data-source="post: 91920"><p>premetto, ancora una volta, che dire "donazione di legittima" è una locuzione inconferente con i principi regolatori del diritto italiano. Precisato solo questo (non fine a sè stesso ma ai fini della piena comprensione della risposta che segue) e dunque escludendo l'aggiunta "di legittima" alla sua domanda, le rispondo: i creditori dovranno tenere le orecchie alte e, al momento dell'apertura della successione, approfondire l'indagine per valutare se la quota della propria debitrice sia stata o meno rispettata (in astratto il compendio della defunta potrebbe essere ampio a sufficienza che quella donazione non avrebbe oltrepassato la disponibile; o che, pur lesa la disponibile, il resto del compendio ereditato - ad esempio, soldi - sia sufficiente ai creditori per soddisfarsi. in questo caso non avrebbero interesse neppure loro ad imbarcarsi in un'azione giudiziale per l'accertamento della lesione della quota legittima). in caso di lesione e di insufficienza di altri cespiti sui quali soddisfarsi, agiranno in riduzione surrogandosi alla propria debitrice.</p><p>penso che questo risponda anche alla sua domanda precedente sul perchè si parli di quota disponibile o indisponibile: perchè, ad esito di un controllo SUCCESSIVO sulla regolarità della successione, sia consentito fare i conti di quanto un erede sia stato penalizzato rispetto ad un altro e riequilibrare il tutto.</p><p>i testimoni occorrono per confermare che il donante accede all'atto dispositivo con spirito di liberalità (cioè con il mero intento di arricchire la parte donataria senza riceverne contropartita e senza coartazioni di sorta)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="iaragos, post: 91920"] premetto, ancora una volta, che dire "donazione di legittima" è una locuzione inconferente con i principi regolatori del diritto italiano. Precisato solo questo (non fine a sè stesso ma ai fini della piena comprensione della risposta che segue) e dunque escludendo l'aggiunta "di legittima" alla sua domanda, le rispondo: i creditori dovranno tenere le orecchie alte e, al momento dell'apertura della successione, approfondire l'indagine per valutare se la quota della propria debitrice sia stata o meno rispettata (in astratto il compendio della defunta potrebbe essere ampio a sufficienza che quella donazione non avrebbe oltrepassato la disponibile; o che, pur lesa la disponibile, il resto del compendio ereditato - ad esempio, soldi - sia sufficiente ai creditori per soddisfarsi. in questo caso non avrebbero interesse neppure loro ad imbarcarsi in un'azione giudiziale per l'accertamento della lesione della quota legittima). in caso di lesione e di insufficienza di altri cespiti sui quali soddisfarsi, agiranno in riduzione surrogandosi alla propria debitrice. penso che questo risponda anche alla sua domanda precedente sul perchè si parli di quota disponibile o indisponibile: perchè, ad esito di un controllo SUCCESSIVO sulla regolarità della successione, sia consentito fare i conti di quanto un erede sia stato penalizzato rispetto ad un altro e riequilibrare il tutto. i testimoni occorrono per confermare che il donante accede all'atto dispositivo con spirito di liberalità (cioè con il mero intento di arricchire la parte donataria senza riceverne contropartita e senza coartazioni di sorta) [/QUOTE]
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