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Donazione: annullamento o cosa?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 454192" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 563 c.c. fissa in venti anni, decorrenti dalla data di trascrizione della donazione, il termine entro il quale è possibile domandare la restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario.</p><p>Ciò comporta che, <u>in assenza di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione</u> (notificato e trascritto), decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, non si correrà alcun rischio nell’acquistare un immobile proveniente da donazione, poiché non sarà più possibile, per eventuali altri legittimari, agire vittoriosamente contro il terzo avente causa dal donatario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 454192, member: 15253"] L'art. 563 c.c. fissa in venti anni, decorrenti dalla data di trascrizione della donazione, il termine entro il quale è possibile domandare la restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario. Ciò comporta che, [U]in assenza di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione[/U] (notificato e trascritto), decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, non si correrà alcun rischio nell’acquistare un immobile proveniente da donazione, poiché non sarà più possibile, per eventuali altri legittimari, agire vittoriosamente contro il terzo avente causa dal donatario. [/QUOTE]
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