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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 198457"><p>La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento.</p><p>Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 198457"] La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento. Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c. [/QUOTE]
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