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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Donazione in vita, testamento e quota disponibile
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 364572" data-attributes="member: 15764"><p>Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario, non sono soggette ad imposta di successione, non si computano né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima.</p><p><strong>Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi circa le loro quote di legittima, l’ammontare dei premi pagati dal testatore.</strong></p><p>Ai sensi dell'articolo 741 del codice civile i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all'asse ereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quota disponibile. La collazione, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile, è l’atto col quale taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge), che abbiamo accettato l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 364572, member: 15764"] Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario, non sono soggette ad imposta di successione, non si computano né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima. [B]Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi circa le loro quote di legittima, l’ammontare dei premi pagati dal testatore.[/B] Ai sensi dell'articolo 741 del codice civile i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all'asse ereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quota disponibile. La collazione, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile, è l’atto col quale taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge), che abbiamo accettato l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione. [/QUOTE]
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