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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 165379"><p>Purtroppo la plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre dovuta, anche se sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto del terreno ed a qualsivoglia titolo si sia divenuti proprietari (donazione, successione, acquisto...).</p><p></p><p><em>3.1 Presupposto impositivo: al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilità </em></p><p><em>della plusvalenza può non coincidere </em></p><p><em>Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La </em></p><p><em>plusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo </em></p><p><em>(principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata. </em></p><p><em></em></p><p><em>3.2 Per la rilevanza fiscale è dunque necessario il trasferimento a titolo oneroso? </em></p><p><em>La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al </em></p><p><em>manifestarsi dell’effetto traslativo (11). L’art. 67 lett. a) infatti evidenzia chiaramente l’inciso “ e la </em></p><p><em>successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni </em></p><p><em>immobili” (12)</em></p><p><em></em></p><p><em>(13)</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em>3.2.1 che significa cessione a titolo oneroso? </em></p><p><em>La “ cessione “ che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (arg ex art. 9 </em></p><p><em>ult. comma Tuir) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica </em></p><p><em>di un soggetto a quella di un altro soggetto. (14)</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 165379"] Purtroppo la plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre dovuta, anche se sono trascorsi più di 5 anni dall'acquisto del terreno ed a qualsivoglia titolo si sia divenuti proprietari (donazione, successione, acquisto...). [I]3.1 Presupposto impositivo: al momento del trasferimento dell’immobile – la tassabilità della plusvalenza può non coincidere Il presupposto impositivo si verifica al momento in cui viene trasferito l’immobile. La plusvalenza diventa invece imponibile solo al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa) e limitatamente alla parte effettivamente incassata. 3.2 Per la rilevanza fiscale è dunque necessario il trasferimento a titolo oneroso? La fattispecie imponibile presuppone il realizzo di una plusvalenza conseguente proprio al manifestarsi dell’effetto traslativo (11). L’art. 67 lett. a) infatti evidenzia chiaramente l’inciso “ e la successiva vendita” così come la successiva lett. b) parla di “cessione a titolo oneroso di beni immobili” (12) (13) 3.2.1 che significa cessione a titolo oneroso? La “ cessione “ che implica una plusvalenza deve essere intesa in senso ampio (arg ex art. 9 ult. comma Tuir) e comunque tale che la titolarità di un bene venga trasferita dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro soggetto. (14)[/I] [/QUOTE]
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