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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 210421" data-attributes="member: 4594"><p>Il mio parere</p><p>Per una analisi complessiva e delle quote occorrerebbe verificare se sia stato redatto testamento o meno ( nella ipotesi A)</p><p></p><p><u>A-50% quota della madre :</u> Essendo papa e mamma solo separati tale quota spettava in successione a te e tuo padre: al decesso di tuo padre la sua pro-quota (di questo 50%) a sua volta va in successione a te ed alla seconda moglie. La impugnazione <span style="color: rgb(0, 51, 102)"><strong>su questo versante</strong></span> va operata entro 10 anni dalla apertura della successione (data decesso della mamma)</p><p></p><p><u>B-50% di tuo padre a te donato nel 1990 ( piu' di venti anni fa)</u></p><p>Al fine di limitare le problematiche conseguenti alla certezza della circolazione dei beni, il Dl 355 del 14 marzo 2005 ha posto un termine all'azione di restituzione, che può essere esperita solo entro i venti anni dalla trascrizione della donazione. Ciò rende indenne i terzi che abbiano comprato dal donatario ma resta salva la possibilità per eredi legittimi di rivolgersi a chi aveva ricevuto la donazione, (secondo me sempre entro 10anni dal decesso del papa ) e pretendere da questi una compensazione in denaro.</p><p></p><p>Quanto sopra in linea di massima . Il caso comunque merita un approfondimento ed un consulto legale analizzati i particolari qui evidentemente non riportabili</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 210421, member: 4594"] Il mio parere Per una analisi complessiva e delle quote occorrerebbe verificare se sia stato redatto testamento o meno ( nella ipotesi A) [U]A-50% quota della madre :[/U] Essendo papa e mamma solo separati tale quota spettava in successione a te e tuo padre: al decesso di tuo padre la sua pro-quota (di questo 50%) a sua volta va in successione a te ed alla seconda moglie. La impugnazione [COLOR=rgb(0, 51, 102)][B]su questo versante[/B][/COLOR] va operata entro 10 anni dalla apertura della successione (data decesso della mamma) [U]B-50% di tuo padre a te donato nel 1990 ( piu' di venti anni fa)[/U] Al fine di limitare le problematiche conseguenti alla certezza della circolazione dei beni, il Dl 355 del 14 marzo 2005 ha posto un termine all'azione di restituzione, che può essere esperita solo entro i venti anni dalla trascrizione della donazione. Ciò rende indenne i terzi che abbiano comprato dal donatario ma resta salva la possibilità per eredi legittimi di rivolgersi a chi aveva ricevuto la donazione, (secondo me sempre entro 10anni dal decesso del papa ) e pretendere da questi una compensazione in denaro. Quanto sopra in linea di massima . Il caso comunque merita un approfondimento ed un consulto legale analizzati i particolari qui evidentemente non riportabili [/QUOTE]
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