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Locazione, Affitto e Sfratto
Dopo L'ordinanza di sfratto esecutivo chi segue l'iter ?
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 204201" data-attributes="member: 42040"><p>Il giudice che emette l'ordinanza convalidando lo sfratto fissa una data (generalmente dopo 30 giorni dalla data dell'ordinanza) entro la quale l'inquilino deve rilasciare l'unità immobiliare.</p><p>Se il moroso non adempie spontaneamente, l'avvocato del proprietario gli fa notificare l'atto di precetto intimandogli il rilascio entro 10 giorni dalla notifica. Se non se ne va, l'avvocato procede ulteriormente presso l'ufficiale giudiziario caricando la monitoria di sgombero in cui è indicata la data del primo accesso. Normalmente al primo accesso l'ufficiale giudiziario non esegue lo sfratto ma comunica all'inquilino (lasciando un avviso scritto se in casa non c'è nessuno o comunque non gli aprono) data e ora del secondo accesso. A quel punto l'ufficiale giudiziario dovrebbe procedere con l'esecuzione, eventualmente chiamando i carabinieri se necessario. Deve essere presente il proprietario o il suo avvocato e un fabbro per aprire la serratura se in casa non c'è nessuno.</p><p>La tempistica per l'esecuzione dello sfratto può essere lunga (anche 5 o 6 mesi dall'ordinanza del giudice) a discrezione dell'ufficiale giudiziario anche in base alla situazione familiare dello sfrattato (presenza di persone disabili, ecc). L'avvocato del proprietario può interessarsi presso l'ufficiale giudiziario per valutare l'evolversi degli eventi, quindi il suo compito prosegue fino a quando il proprietario rientra in possesso dell'immobile. A quel punto il legale deve essere pagato. Io verso sempre un acconto prima di fine mandato per coprire le spese vive (bolli e tributi vari) che l'avvocato sostiene per svolgere la pratica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 204201, member: 42040"] Il giudice che emette l'ordinanza convalidando lo sfratto fissa una data (generalmente dopo 30 giorni dalla data dell'ordinanza) entro la quale l'inquilino deve rilasciare l'unità immobiliare. Se il moroso non adempie spontaneamente, l'avvocato del proprietario gli fa notificare l'atto di precetto intimandogli il rilascio entro 10 giorni dalla notifica. Se non se ne va, l'avvocato procede ulteriormente presso l'ufficiale giudiziario caricando la monitoria di sgombero in cui è indicata la data del primo accesso. Normalmente al primo accesso l'ufficiale giudiziario non esegue lo sfratto ma comunica all'inquilino (lasciando un avviso scritto se in casa non c'è nessuno o comunque non gli aprono) data e ora del secondo accesso. A quel punto l'ufficiale giudiziario dovrebbe procedere con l'esecuzione, eventualmente chiamando i carabinieri se necessario. Deve essere presente il proprietario o il suo avvocato e un fabbro per aprire la serratura se in casa non c'è nessuno. La tempistica per l'esecuzione dello sfratto può essere lunga (anche 5 o 6 mesi dall'ordinanza del giudice) a discrezione dell'ufficiale giudiziario anche in base alla situazione familiare dello sfrattato (presenza di persone disabili, ecc). L'avvocato del proprietario può interessarsi presso l'ufficiale giudiziario per valutare l'evolversi degli eventi, quindi il suo compito prosegue fino a quando il proprietario rientra in possesso dell'immobile. A quel punto il legale deve essere pagato. Io verso sempre un acconto prima di fine mandato per coprire le spese vive (bolli e tributi vari) che l'avvocato sostiene per svolgere la pratica. [/QUOTE]
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