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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 263457" data-attributes="member: 15253"><p>No.</p><p>L'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 recita:</p><p><em>Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.</em></p><p><em>[...]</em></p><p><em>La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.</em></p><p>Quindi, solamente se vi sia stata la comunicazione in questione e siano decorsi almeno trenta giorni dalla stessa, è consentito agli eredi contestare, sotto il profilo dell’erronea individuazione del luogo di esecuzione, la notifica eseguita nell’ultimo domicilio del defunto invece che presso il loro domicilio personale.</p><p>Secondo la giurisprudenza, la comunicazione deve peraltro rispettare le formalità prescritte dalla norma, non potendo riconoscersi medesima valenza a fonti di conoscenza "indiretta" – come, per citare un altro esempio, le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi – che, pertanto, non sono ritenute equivalenti alla specifica comunicazione prevista dalla norma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 263457, member: 15253"] No. L'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 recita: [I]Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. [...] La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.[/I] Quindi, solamente se vi sia stata la comunicazione in questione e siano decorsi almeno trenta giorni dalla stessa, è consentito agli eredi contestare, sotto il profilo dell’erronea individuazione del luogo di esecuzione, la notifica eseguita nell’ultimo domicilio del defunto invece che presso il loro domicilio personale. Secondo la giurisprudenza, la comunicazione deve peraltro rispettare le formalità prescritte dalla norma, non potendo riconoscersi medesima valenza a fonti di conoscenza "indiretta" – come, per citare un altro esempio, le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi – che, pertanto, non sono ritenute equivalenti alla specifica comunicazione prevista dalla norma. [/QUOTE]
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