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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 288343" data-attributes="member: 46111"><p>Più che "incontestato" deve essere interrotto!!!</p><p></p><p><em>Non è sufficente ad interrompere la prescrizione l'invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene</em> (Cass. n. 21015/206)</p><p><em></em></p><p><em>Ai fini dell'interruzione dell'usucapione<strong> occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa,</strong> <strong>oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore</strong>. Il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. - infatti - determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge.</em></p><p></p><p><em>Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8907 </em></p><p><em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 288343, member: 46111"] Più che "incontestato" deve essere interrotto!!! [I]Non è sufficente ad interrompere la prescrizione l'invio di una lettera di diffida da parte del proprietario del bene[/I] (Cass. n. 21015/206) [I] Ai fini dell'interruzione dell'usucapione[B] occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa,[/B] [B]oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore[/B]. Il rinvio dell'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. - infatti - determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge.[/I] [I]Cassazione civile sez. II 11 aprile 2013 n. 8907 [/I] [/QUOTE]
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