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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
E se io non voglio vendere la mia quota e gli altri tre si
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 328582" data-attributes="member: 15764"><p>cosa vuoi significare con questa affermazione? Certo, gli avvocati fanno gli interessi delle parti <strong>ma il Giudice va a sentenza</strong> se questo gli è stato chiesto. Da come scrivi sembra che il Giudice abbia paura di emettere una sua sentenza sgradita alla parte che ha ricevuto la donazione. cosa vuoi dire quando scrivi</p><p></p><p>le parti hanno diritto di appellare la sentenza fino alla cassazione. Ma se il cambiamento della sentenza spetta alla Corte d'Appello e poi alla Cassazione. Il fatto è che tutti i gradi di giudizio hanno un costo, c'è gente che molla perché non ha materialmente i soldi per sostenere la lite giudiziale e non rientra nei casi che possa avvalersi del "patrocinio gratuito". forse è questo che vuoi dire?</p><p>Tieni presente che "<em>L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di accettazione dell'eredità del chiamato in base alle disposizioni testamentarie che ledono la sua quota di legittima (da ultimo, Cass. 20644/2004)</em>." Forse a questo stanno mirando gli avvocati del 50%.</p><p>Leggi qua e cerca di capire:</p><p><em>L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.</em></p><p><em>Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.</em></p><p><em><strong>Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima</strong>; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari. Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).</em></p><p><em>A) AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;</em></p><p><em>B) AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 328582, member: 15764"] cosa vuoi significare con questa affermazione? Certo, gli avvocati fanno gli interessi delle parti [B]ma il Giudice va a sentenza[/B] se questo gli è stato chiesto. Da come scrivi sembra che il Giudice abbia paura di emettere una sua sentenza sgradita alla parte che ha ricevuto la donazione. cosa vuoi dire quando scrivi le parti hanno diritto di appellare la sentenza fino alla cassazione. Ma se il cambiamento della sentenza spetta alla Corte d'Appello e poi alla Cassazione. Il fatto è che tutti i gradi di giudizio hanno un costo, c'è gente che molla perché non ha materialmente i soldi per sostenere la lite giudiziale e non rientra nei casi che possa avvalersi del "patrocinio gratuito". forse è questo che vuoi dire? Tieni presente che "[I]L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di accettazione dell'eredità del chiamato in base alle disposizioni testamentarie che ledono la sua quota di legittima (da ultimo, Cass. 20644/2004)[/I]." Forse a questo stanno mirando gli avvocati del 50%. Leggi qua e cerca di capire: [I]L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario. Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario, ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione. [B]Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima[/B]; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari. Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili). A) AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario; B) AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.[/I] [I][/I] [/QUOTE]
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