Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
E' valido un Testamento di persona non in grado di intendere e di volere?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 21143" data-attributes="member: 7232"><p>Devi riuscire a contestare "il pieno possesso delle facoltà mentali" dello zio, che saranno state attestate oltre al notaio da due testimoni.</p><p>Il ricorso ad un avvocato mi sembra indispensabile.</p><p></p><p>Dal Codice Civile :</p><p>Art. 591 Casi d'incapacità </p><p>Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. </p><p>Sono incapaci di testare: </p><p>l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; </p><p>2) gli interdetti per infermità di mente (414); </p><p>3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. </p><p>Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623). </p><p> </p><p>Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma </p><p>Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. </p><p>Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. </p><p></p><p>Art. 624 Violenza, dolo, errore </p><p>La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti). </p><p>L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. </p><p>L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore. </p><p></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 21143, member: 7232"] Devi riuscire a contestare "il pieno possesso delle facoltà mentali" dello zio, che saranno state attestate oltre al notaio da due testimoni. Il ricorso ad un avvocato mi sembra indispensabile. Dal Codice Civile : Art. 591 Casi d'incapacità Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente (414); 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623). Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Art. 624 Violenza, dolo, errore La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti). L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore. :daccordo: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
E' valido un Testamento di persona non in grado di intendere e di volere?
Alto