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Elusione di legittima (futura)
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Testo
<blockquote data-quote="settecento" data-source="post: 78851" data-attributes="member: 34030"><p>E' forse un'idea peregrina, ma sto pensando di far proporre questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge) degli artt. 768-bis e 768-quater c.c., con riferimento all'art. 458 c.c., nella parte in cui non prevedono che la partecipazione al c.d. 'patto di famiglia' di tutti coloro che alla morte dell'ascendente ne risulterebbero eredi legittimi debba aversi anche al di fuori del caso in cui il futuro <em>de cuius</em> sia un imprenditore. </p><p>In questo modo, infatti, gli artt. 768-bis e segg. c.c. avrebbero creato una disparità di trattamento tra gli eredi legittimi (futuri) dell'imprenditore e quelli di un soggetto che non riveste tale qualità.</p><p></p><p>Da un punto di vista sostanziale, gli artt. 768-bis e segg. c.c. hanno introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in parziale deroga al disposto dell'art. 458 c.c., una <em>fictio juris</em> consistente nel considerare aperta la successione dell'imprenditore quando questi è ancora in vita, autorizzando dunque l'imprenditore a disporre della propria successione mediante atto <em>inter vivos</em>.</p><p>Il punto è che tale atto è valido soltanto se ad esso partecipano tutti coloro che, alla morte dell'imprenditore, ne risulterebbero eredi legittimi, onde non vedo la ragione per la quale gli eredi legittimi di chi imprenditore non è non debbano ricevere analoga tutela.</p><p>E' vero che la <em>ratio</em> di tale norma è evidentemente quella di tutelare l'interesse (che è anche di natura pubblicistica) alla continuità di un'attività imprenditoriale, ma è altrettanto vero che in questo modo il legislatore ha riconosciuto l'esigenza di tutelare gli eredi legittimi contro gli atti dispositivi compiuti in vita dall'ascendente a favore soltanto di alcuni futuri eredi, e tale esigenza è meritevole di tutela in ogni caso, altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza di istituti quali la collazione, l'azione di riduzione per lesione di legittima etc.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="settecento, post: 78851, member: 34030"] E' forse un'idea peregrina, ma sto pensando di far proporre questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge) degli artt. 768-bis e 768-quater c.c., con riferimento all'art. 458 c.c., nella parte in cui non prevedono che la partecipazione al c.d. 'patto di famiglia' di tutti coloro che alla morte dell'ascendente ne risulterebbero eredi legittimi debba aversi anche al di fuori del caso in cui il futuro [i]de cuius[/i] sia un imprenditore. In questo modo, infatti, gli artt. 768-bis e segg. c.c. avrebbero creato una disparità di trattamento tra gli eredi legittimi (futuri) dell'imprenditore e quelli di un soggetto che non riveste tale qualità. Da un punto di vista sostanziale, gli artt. 768-bis e segg. c.c. hanno introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in parziale deroga al disposto dell'art. 458 c.c., una [i]fictio juris[/i] consistente nel considerare aperta la successione dell'imprenditore quando questi è ancora in vita, autorizzando dunque l'imprenditore a disporre della propria successione mediante atto [i]inter vivos[/i]. Il punto è che tale atto è valido soltanto se ad esso partecipano tutti coloro che, alla morte dell'imprenditore, ne risulterebbero eredi legittimi, onde non vedo la ragione per la quale gli eredi legittimi di chi imprenditore non è non debbano ricevere analoga tutela. E' vero che la [i]ratio[/i] di tale norma è evidentemente quella di tutelare l'interesse (che è anche di natura pubblicistica) alla continuità di un'attività imprenditoriale, ma è altrettanto vero che in questo modo il legislatore ha riconosciuto l'esigenza di tutelare gli eredi legittimi contro gli atti dispositivi compiuti in vita dall'ascendente a favore soltanto di alcuni futuri eredi, e tale esigenza è meritevole di tutela in ogni caso, altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza di istituti quali la collazione, l'azione di riduzione per lesione di legittima etc. [/QUOTE]
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