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Erede universale - testamento valido?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Abiuso" data-source="post: 322711" data-attributes="member: 54435"><p>Visto che sono le 14 e io non faccio 'pennichella' torno sull'argomento per chiarire meglio.</p><p>Dunque: alla morte di papà (forse non molto in pace) gli succedono la moglie in gramaglie e tre figli, verso i quali il '<em>de cujus' </em> non è troppo benevolo sicché nomina in testamento la vedova a sua "erede universale". O.k.? Vediamo che succede, partendo da una premessa: <strong>tutto il patrimonio</strong> (nella fattispecie la casa che mammà vuol vendere assieme agli altri beni: mobili, liquidità, titoli, crediti e il famoso servizio d'argento da dodici delle feste). </p><p>Tale patrimonio, al netto delle passività di massa, va legalmente diviso tra i 4 coeredi. Come? In base alle rispettive quote. Quali? E' presto detto. Per effetto delle nomina a erede universale fatta col testamento (supponendo che questo sia 'buono' sotto i vari profili) papà ha voluto, memore dei bei tempi andati, trattare benevolmente la mogliera attribuendole così, oltre alla quota di "riserva" - spettante pure ai figli - la "disponibile". Ecco cosa quindi ne esce: dell'intero patrimonio spetta alla vedova 1/4 come quota di "riserva"+1/4 per la "disponibile"(perciò la metà) ed ai figli rimane riservata globalmente l'altra metà da dividersi in parti eguali. Rapportando il tutto, per estrema chiarezza, in dodicesimi: alla madre spettano 3/12mi di disponibile+3/12mi di riserva ed a <u>ciascuno</u> dei figli 2/12mi di quota riservata.</p><p>Quanto detto può spiegare i tentativi del tuo avvocato (di cui peraltro mi sorprende il disconoscimento del termine: impugnativa testamentaria) di tentare una soluzione in via bonaria della divisione nello stimare d'esservi in concreto un'equivalenza tra il valore dell'immobile e quello di tutti gli altri beni reliquati, di conseguente spettanza dei figli. </p><p>In questi termini può interpretarsi il riportato contraddittorio (pur sorprendentemente acrimonioso) tra i contrapposti legali. Chiudo con un antico ammonimento secondo cui,</p><p>se il tuo avvocato dice che la causa non s'ha da fare, bisogna credergli; quando dice che </p><p>la causa è da fare bisogna...riflettere.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Abiuso, post: 322711, member: 54435"] Visto che sono le 14 e io non faccio 'pennichella' torno sull'argomento per chiarire meglio. Dunque: alla morte di papà (forse non molto in pace) gli succedono la moglie in gramaglie e tre figli, verso i quali il '[I]de cujus' [/I] non è troppo benevolo sicché nomina in testamento la vedova a sua "erede universale". O.k.? Vediamo che succede, partendo da una premessa: [B]tutto il patrimonio[/B] (nella fattispecie la casa che mammà vuol vendere assieme agli altri beni: mobili, liquidità, titoli, crediti e il famoso servizio d'argento da dodici delle feste). Tale patrimonio, al netto delle passività di massa, va legalmente diviso tra i 4 coeredi. Come? In base alle rispettive quote. Quali? E' presto detto. Per effetto delle nomina a erede universale fatta col testamento (supponendo che questo sia 'buono' sotto i vari profili) papà ha voluto, memore dei bei tempi andati, trattare benevolmente la mogliera attribuendole così, oltre alla quota di "riserva" - spettante pure ai figli - la "disponibile". Ecco cosa quindi ne esce: dell'intero patrimonio spetta alla vedova 1/4 come quota di "riserva"+1/4 per la "disponibile"(perciò la metà) ed ai figli rimane riservata globalmente l'altra metà da dividersi in parti eguali. Rapportando il tutto, per estrema chiarezza, in dodicesimi: alla madre spettano 3/12mi di disponibile+3/12mi di riserva ed a [U]ciascuno[/U] dei figli 2/12mi di quota riservata. Quanto detto può spiegare i tentativi del tuo avvocato (di cui peraltro mi sorprende il disconoscimento del termine: impugnativa testamentaria) di tentare una soluzione in via bonaria della divisione nello stimare d'esservi in concreto un'equivalenza tra il valore dell'immobile e quello di tutti gli altri beni reliquati, di conseguente spettanza dei figli. In questi termini può interpretarsi il riportato contraddittorio (pur sorprendentemente acrimonioso) tra i contrapposti legali. Chiudo con un antico ammonimento secondo cui, se il tuo avvocato dice che la causa non s'ha da fare, bisogna credergli; quando dice che la causa è da fare bisogna...riflettere. [/QUOTE]
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