Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Eredità ai figli senza passare dal padre
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 113550" data-attributes="member: 15253"><p>Anche se è opportuno rinunciare prima della presentazione della <u>dichiarazione</u> di successione o comunque prima di dividere l'eredità, si ha il tempo indicato nell'art. 485 c.c. per farlo, se si è in possesso dei beni ereditari. Altrimenti si hanno dieci anni per farlo. E sempre che non si sia compiuto un atto incompatibile con la rinuncia, comportando così un'accettazione tacita.</p><p></p><p>La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal <u>cancelliere del tribunale</u> del circondario in cui si è aperta la successione. </p><p>L'Agenzia delle Entrate c'entra poco, se non registrare quell'atto di rinunzia. E la registrazione presso quell'Ufficio non è onere del rinunciante.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 113550, member: 15253"] Anche se è opportuno rinunciare prima della presentazione della [u]dichiarazione[/u] di successione o comunque prima di dividere l'eredità, si ha il tempo indicato nell'art. 485 c.c. per farlo, se si è in possesso dei beni ereditari. Altrimenti si hanno dieci anni per farlo. E sempre che non si sia compiuto un atto incompatibile con la rinuncia, comportando così un'accettazione tacita. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal [u]cancelliere del tribunale[/u] del circondario in cui si è aperta la successione. L'Agenzia delle Entrate c'entra poco, se non registrare quell'atto di rinunzia. E la registrazione presso quell'Ufficio non è onere del rinunciante. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Eredità ai figli senza passare dal padre
Alto