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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 107078" data-attributes="member: 15253"><p>Ma quale legalizzazione, ma quale atto straniero! Le nostre autorità diplomatiche e consolari all'estero non sono certamente un'autorità "estera" e i loro atti non sono certamente "stranieri".</p><p>Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di notaio nei</p><p>confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. L'atto da lui formato o la cui sottoscrizione è stata da lui autenticata è come se fosse formato da un notaio in Italia.</p><p>L'OP deve fare solo attenzione al fatto che se risiede (o si trova) in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, gli Uffici consolari aventi sede in quegli Stati non esercitano più funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987 sull’esenzione della legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia (Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 276 del 06/12/2011).</p><p>In quel caso, per qualsiasi atto notarile dovrà rivolgersi a un notaio di uno di quegli Stati e non al consolato italiano. Se però esiste un'oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi a un notaio in loco, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, il Capo dell’Ufficio Consolare può continuare a ricevere atti che rivestono carattere di necessità e urgenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 107078, member: 15253"] Ma quale legalizzazione, ma quale atto straniero! Le nostre autorità diplomatiche e consolari all'estero non sono certamente un'autorità "estera" e i loro atti non sono certamente "stranieri". Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. L'atto da lui formato o la cui sottoscrizione è stata da lui autenticata è come se fosse formato da un notaio in Italia. L'OP deve fare solo attenzione al fatto che se risiede (o si trova) in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, gli Uffici consolari aventi sede in quegli Stati non esercitano più funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987 sull’esenzione della legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia (Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 276 del 06/12/2011). In quel caso, per qualsiasi atto notarile dovrà rivolgersi a un notaio di uno di quegli Stati e non al consolato italiano. Se però esiste un'oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi a un notaio in loco, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, il Capo dell’Ufficio Consolare può continuare a ricevere atti che rivestono carattere di necessità e urgenza. [/QUOTE]
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