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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 165072" data-attributes="member: 15253"><p>Si fa (molta) fatica a credere a quanto sopra. Dato che esiste l'art. 630 c.c., e dopo la soppressione degli enti comunali di assistenza avvenuta nel 1978 in seguito al trasferimento dell'assistenza sanitaria alle regioni, la devoluzione testamentaria "a favore dei poveri" opera direttamente a favore del comune in cui il testatore aveva il <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1865.html" target="_blank"><span style="color: #000000">domicilio</span></a> al tempo della sua morte.</p><p></p><p>Bisogna distinguere il caso di testamento nullo o annullabile dal caso di testamento valido ma contenente disposizioni lesive (in questo senso si era usato il termine "leso") dei diritti dei legittimari, che sono le persone alle quali la legge riserva delle quote del patrimonio del de cuius. Se per esempio tra i legittimari (che avevo elencato prima) esiste solo un figlio, la legge gli riserva in ogni caso una quota ("di riserva") pari a metà del patrimonio del de cuius. Il testatore quindi in quel caso può liberamente disporre (solo) dell'altra metà del suo patrimonio, e destinarlo a chiunque (parrocchia compresa). Nel caso che il testamento disponga che tutto il patrimonio del testatore vada alla parrocchia, il figlio potrebbe quindi "agire in riduzione" contro la parrocchia per vedersi reintegrare la metà del patrimonio del proprio genitore che gli spetta per legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 165072, member: 15253"] Si fa (molta) fatica a credere a quanto sopra. Dato che esiste l'art. 630 c.c., e dopo la soppressione degli enti comunali di assistenza avvenuta nel 1978 in seguito al trasferimento dell'assistenza sanitaria alle regioni, la devoluzione testamentaria "a favore dei poveri" opera direttamente a favore del comune in cui il testatore aveva il [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1865.html'][COLOR=#000000]domicilio[/COLOR][/URL] al tempo della sua morte. Bisogna distinguere il caso di testamento nullo o annullabile dal caso di testamento valido ma contenente disposizioni lesive (in questo senso si era usato il termine "leso") dei diritti dei legittimari, che sono le persone alle quali la legge riserva delle quote del patrimonio del de cuius. Se per esempio tra i legittimari (che avevo elencato prima) esiste solo un figlio, la legge gli riserva in ogni caso una quota ("di riserva") pari a metà del patrimonio del de cuius. Il testatore quindi in quel caso può liberamente disporre (solo) dell'altra metà del suo patrimonio, e destinarlo a chiunque (parrocchia compresa). Nel caso che il testamento disponga che tutto il patrimonio del testatore vada alla parrocchia, il figlio potrebbe quindi "agire in riduzione" contro la parrocchia per vedersi reintegrare la metà del patrimonio del proprio genitore che gli spetta per legge. [/QUOTE]
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