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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 174490" data-attributes="member: 4594"><p>Condivido pienamente: la regolarizzazione catastale dovrebbe accontentare il Notaio che ha l'obbligo di certificare la corretta annotazione del bene a questo ufficio (catasto) ,ufficio che, ricordiamolo , ha solo una mera funzione fiscale .</p><p> </p><p>Civilisticamente il diritto di Usucapione nasce dalle condizioni di fatto ( o c 'è o non c'è ). La citazione (da parte dell' usucapente ) in tribunale degli ex proprietari e</p><p>l 'accertamento del titolo di proprietà per intervenuta usucapione in questa sede giudiziale è sicuramente opportuno quando i valori in campo sono elevati e quando esiste realmente il rischio che chi si dichiara ancora proprietario (l'ex proprietario insomma) abbia i titoli per opporsi .</p><p>Pertanto, ammesso e non concesso che l'usucapente fosse chiamato in giudizio ,<span style="color: #000000"> sarà sicuramente confermato proprietario se dimostrerà di aver conseguito il titolo tramite il possesso continuato ed ininterrotto del bene per almeno venti anni. </span></p><p><span style="color: #000000">dimostrando l'esercizio del c.d. "animus possidendi " . Vedi nota 1 </span></p><p><span style="color: #000000">Chi s dichiara ancora titolare del bene, quale possibile attore potrà ottenere che venga dichiarata l'interruzione ventennale (solo ) se dimostrerà di aver compiuto atti che comportino la perdita materiale del bene per il possessore; per esempio se avesse notificato atti giudiziali interruttivi a ciò finalizzati. </span></p><p><span style="color: #000000">Comunque si tenga conto che NON sono idonei ad interrompere il termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora, in quanto il possesso può essere esercitato anche in contrasto con la volontà del titolare (Cassazione, sentenza del 27 maggio 2010, n. 13002). </span></p><p> </p><p><span style="color: #000000">nota 1. il c.d. " l'animus possidendi", ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L'animus possidendi non è esercitabile se la disponibilità del bene fu conseguita dal possessore mediante un titolo che gli conferiva solamente un diritto di carattere personale (ad esempio un contratto di comodato o di locazione). </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 174490, member: 4594"] Condivido pienamente: la regolarizzazione catastale dovrebbe accontentare il Notaio che ha l'obbligo di certificare la corretta annotazione del bene a questo ufficio (catasto) ,ufficio che, ricordiamolo , ha solo una mera funzione fiscale . Civilisticamente il diritto di Usucapione nasce dalle condizioni di fatto ( o c 'è o non c'è ). La citazione (da parte dell' usucapente ) in tribunale degli ex proprietari e l 'accertamento del titolo di proprietà per intervenuta usucapione in questa sede giudiziale è sicuramente opportuno quando i valori in campo sono elevati e quando esiste realmente il rischio che chi si dichiara ancora proprietario (l'ex proprietario insomma) abbia i titoli per opporsi . Pertanto, ammesso e non concesso che l'usucapente fosse chiamato in giudizio ,[COLOR=#000000] sarà sicuramente confermato proprietario se dimostrerà di aver conseguito il titolo tramite il possesso continuato ed ininterrotto del bene per almeno venti anni. dimostrando l'esercizio del c.d. "animus possidendi " . Vedi nota 1 Chi s dichiara ancora titolare del bene, quale possibile attore potrà ottenere che venga dichiarata l'interruzione ventennale (solo ) se dimostrerà di aver compiuto atti che comportino la perdita materiale del bene per il possessore; per esempio se avesse notificato atti giudiziali interruttivi a ciò finalizzati. Comunque si tenga conto che NON sono idonei ad interrompere il termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora, in quanto il possesso può essere esercitato anche in contrasto con la volontà del titolare (Cassazione, sentenza del 27 maggio 2010, n. 13002). [/COLOR] [COLOR=#000000]nota 1. il c.d. " l'animus possidendi", ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L'animus possidendi non è esercitabile se la disponibilità del bene fu conseguita dal possessore mediante un titolo che gli conferiva solamente un diritto di carattere personale (ad esempio un contratto di comodato o di locazione). [/COLOR] [/QUOTE]
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