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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Esenzione bollo auto per autoveicoli benzina/gpl
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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 213294" data-attributes="member: 28028"><p>Vediamo se riusciamo a estrarre la risposta giusra direttamente dal D.M. Ho evidenziato ciò che presumo sia la categoria di appartenenza del veicolo in oggetto. Non conosco tutti i dettagli dei vari provvedimenti in materia (che non è e non è mai stata la mia)</p><p></p><p><strong>Art. 1. Termini di pagamento</strong></p><p><em><u>1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalita’ ed entro i seguenti termini di scadenza: </u></em></p><p><span style="color: #ff0000">a</span>) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a<strong> GP</strong>L o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con <strong>potenza </strong></p><p><strong>effettiva superiore a 35 KW </strong>o a 47 CV, <strong>se immatricolati successivamente a tale data,</strong> e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: <strong>in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; </strong></p><p><span style="color: #ff0000">b)</span> per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: <strong>in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto; </strong></p><p><span style="color: #ff0000">c)</span> per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre o per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi;</p><p>d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati</p><p>successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi;</p><p>e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi.</p><p><em>2. Il pagamento e’ effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e’ quella gia’ fissata per l’anno 1997. </em></p><p>3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, e’ eseguito nel mese di gennaio.</p><p></p><p><strong>Art. 2. Autoveicoli immatricolati per la prima volta</strong></p><p></p><p>1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.</p><p><strong>2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell’articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente </strong>successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio</p><p>immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all’articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.</p><p>3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all’anno di immatricolazione e’ versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l’immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo’ essere corrisposta nel mese</p><p>successivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 213294, member: 28028"] Vediamo se riusciamo a estrarre la risposta giusra direttamente dal D.M. Ho evidenziato ciò che presumo sia la categoria di appartenenza del veicolo in oggetto. Non conosco tutti i dettagli dei vari provvedimenti in materia (che non è e non è mai stata la mia) [B]Art. 1. Termini di pagamento[/B] [I][U]1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalita’ ed entro i seguenti termini di scadenza: [/U][/I] [COLOR=#ff0000]a[/COLOR]) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a[B] GP[/B]L o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con [B]potenza effettiva superiore a 35 KW [/B]o a 47 CV, [B]se immatricolati successivamente a tale data,[/B] e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: [B]in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; [/B] [COLOR=#ff0000]b)[/COLOR] per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: [B]in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto; [/B] [COLOR=#ff0000]c)[/COLOR] per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre o per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi; d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l’intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi; e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall’inizio di uno dei suddetti periodi fissi. [I]2. Il pagamento e’ effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e’ quella gia’ fissata per l’anno 1997. [/I] 3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, e’ eseguito nel mese di gennaio. [B]Art. 2. Autoveicoli immatricolati per la prima volta[/B] 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese. [B]2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell’articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente [/B]successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all’articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese. 3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all’anno di immatricolazione e’ versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l’immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo’ essere corrisposta nel mese successivo. [/QUOTE]
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