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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 236404"><p>Per la precisione lei è la Locatrice; locatario è il suo conduttore.</p><p></p><p>Ove consentitole dal suo contratto, lei potrebbe agire come indicato dalla Corte Costituzionale in sentenza 326/2000: <strong>solo </strong>in presenza di <strong>clausola </strong>contrattuale <strong>risolutiva espressa </strong>(sancente la risoluzione del contratto per inadempimento/morosità della controparte), a seguito della diffida ad adempiere e della dichiarazione del proprietario di avvalersi della clausola risolutiva, si determinerà lo scioglimento degli obblighi contrattuali e l’insorgenza del diritto alla restituzione dell’immobile; principio ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione (sentenze n. 11158/2013, 22588/2013, 651/2012), la quale ha confermato la tassabilità dei canoni di locazione fino al momento della risoluzione contrattuale <strong>anche non giudiziale</strong>; ciò la legittima non versare le imposte per i canoni non riscossi, anche senza una pronuncia giudiziale; dovrà anche operare con presso il competente Ufficio del Registro al fine della <strong>risoluzione</strong> anticipata del contratto.</p><p>Tutto ciò avrà solo una valenza fiscale e non le darà soluzione alcuna quanto al <strong>reintegro </strong>nel possesso immobiliare; ove non riuscisse ad ottenere spontaneamente le chiavi dell'immobile (in tal caso si preoccupi di verbalizzare e far firmare il tutto):</p><p>- l'immobile risulterà sempre occupato (pur illeggitimamente dal ex conduttore)</p><p>- lei non dovrà cambiare la serratura (compirebbe un reato)</p><p>- dovrà procedere con legale e conseguire una convalida di sfratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 236404"] Per la precisione lei è la Locatrice; locatario è il suo conduttore. Ove consentitole dal suo contratto, lei potrebbe agire come indicato dalla Corte Costituzionale in sentenza 326/2000: [B]solo [/B]in presenza di [B]clausola [/B]contrattuale [B]risolutiva espressa [/B](sancente la risoluzione del contratto per inadempimento/morosità della controparte), a seguito della diffida ad adempiere e della dichiarazione del proprietario di avvalersi della clausola risolutiva, si determinerà lo scioglimento degli obblighi contrattuali e l’insorgenza del diritto alla restituzione dell’immobile; principio ribadito più volte dalla stessa Corte di Cassazione (sentenze n. 11158/2013, 22588/2013, 651/2012), la quale ha confermato la tassabilità dei canoni di locazione fino al momento della risoluzione contrattuale [B]anche non giudiziale[/B]; ciò la legittima non versare le imposte per i canoni non riscossi, anche senza una pronuncia giudiziale; dovrà anche operare con presso il competente Ufficio del Registro al fine della [B]risoluzione[/B] anticipata del contratto. Tutto ciò avrà solo una valenza fiscale e non le darà soluzione alcuna quanto al [B]reintegro [/B]nel possesso[B] [/B]immobiliare; ove non riuscisse ad ottenere spontaneamente le chiavi dell'immobile (in tal caso si preoccupi di verbalizzare e far firmare il tutto): - l'immobile risulterà sempre occupato (pur illeggitimamente dal ex conduttore) - lei non dovrà cambiare la serratura (compirebbe un reato) - dovrà procedere con legale e conseguire una convalida di sfratto. [/QUOTE]
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