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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 457776" data-attributes="member: 42040"><p>Torno su questo argomento perché mi sorge un dubbio.</p><p></p><p>Nel sito linkato al post # 9 leggo che:</p><p></p><p><em>Se il contratto d’affitto è una scrittura privata autenticata o un atto rogato direttamente da un Notaio <u>non è necessario andare in tribunale</u> e <strong>lo sfratto è immediatamente esecutivo</strong>. Significa che potrà essere consegnato all’Ufficiale giudiziario per la sua esecuzione <u>senza passare dal tribunale</u></em>.</p><p></p><p>Come si concilia questa procedura con l'art. 55 l. 392/1978? </p><p>(Articolo che non è stato abrogato dalle leggi successive ed è ancora in vigore).</p><p></p><p>Esso recita:</p><p></p><p><em>Art. 55.</em></p><p><em> (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)</em></p><p><em></em></p><p><em> <u>La morosita' del conduttore</u> nel pagamento dei canoni o degli oneri</em></p><p><em>di cui all'articolo 5 <u>puo' essere sanata in sede giudiziale</u> per non</em></p><p><em>piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla</em></p><p><em>prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per</em></p><p><em>gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli</em></p><p><em>interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal</em></p><p><em>giudice.</em></p><p><em> <u>Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a</u></em></p><p><u><em>comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare</em></u></p><p><em><u>un termine</u> non superiore a giorni novanta.</em></p><p><em> In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla</em></p><p><em>scadenza del termine assegnato.</em></p><p><em> La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte</em></p><p><em>complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al</em></p><p><em>secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi</em></p><p><em>per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni</em></p><p><em>economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto</em></p><p><em>e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate</em></p><p><em>condizioni di difficolta'.</em></p><p><u><em> Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la</em></u></p><p><em><u>risoluzione del contratto.</u></em></p><p></p><p></p><p></p><p>Siamo certi che stipulando contratti rogati dal notaio sia possibile "bypassare" questa norma? (che tutela il conduttore permettendogli di sanare la morosità davanti al giudice, magari dopo aver ottenuto il termine di grazia, e di evitare la risoluzione del contratto).</p><p></p><p>Non verrebbe leso un diritto importante garantito all'inquilino dalla l. 392/1978?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 457776, member: 42040"] Torno su questo argomento perché mi sorge un dubbio. Nel sito linkato al post # 9 leggo che: [I]Se il contratto d’affitto è una scrittura privata autenticata o un atto rogato direttamente da un Notaio [U]non è necessario andare in tribunale[/U] e [B]lo sfratto è immediatamente esecutivo[/B]. Significa che potrà essere consegnato all’Ufficiale giudiziario per la sua esecuzione [U]senza passare dal tribunale[/U][/I]. Come si concilia questa procedura con l'art. 55 l. 392/1978? (Articolo che non è stato abrogato dalle leggi successive ed è ancora in vigore). Esso recita: [I]Art. 55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti) [U]La morosita' del conduttore[/U] nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 [U]puo' essere sanata in sede giudiziale[/U] per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. [U]Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a[/U][/I] [U][I]comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare[/I][/U] [I][U]un termine[/U] non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'.[/I] [U][I] Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la[/I][/U] [I][U]risoluzione del contratto.[/U][/I] Siamo certi che stipulando contratti rogati dal notaio sia possibile "bypassare" questa norma? (che tutela il conduttore permettendogli di sanare la morosità davanti al giudice, magari dopo aver ottenuto il termine di grazia, e di evitare la risoluzione del contratto). Non verrebbe leso un diritto importante garantito all'inquilino dalla l. 392/1978? [/QUOTE]
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