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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 381693" data-attributes="member: 15253"><p>L'importo della fideiussione corrisponde alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà.</p><p>Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.</p><p>La fideiussione garantisce nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi.</p><p>La situazione di crisi s'intende verificata in una delle seguenti date:</p><p>a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;</p><p>b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;</p><p>c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;</p><p>d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 381693, member: 15253"] L'importo della fideiussione corrisponde alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. La fideiussione garantisce nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi. La situazione di crisi s'intende verificata in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. [/QUOTE]
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