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Falsa dichiarazione di successione
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Testo
<blockquote data-quote="adrianosecchi" data-source="post: 252329" data-attributes="member: 48223"><p>Quando uno dei legittimari viene pretermesso nel testamento dal de cuius si applica l'art. 735, 1 comma, che sancisce la nullità dell'atto di ultima volontà. Se, invece, viene lesa la sua quota di legittima, l'erede potrà (ex art. 735, 2 comma) esercitare l'azione di riduzione entro dieci anni dall'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati le cui quote abbiano leso quella del legittimario. Tale momento di decorrenza è stato stabilito da una sezioni unite del 2004. </p><p>Io, però, a causa della imprevedibilità della giurisprudenza italiana, suggerisco di attivarsi all'atto della pubblicazione del testamento. </p><p>In questo caso il coniuge del testatore è stato pretermesso, quindi si applica l'art. 735, 1 comma. Di conseguenza il testamento è nullo e non produce effetti, pertanto le dichiarazioni effettuate sono valide e non comportano alcuna responsabilità per il dichiarante.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="adrianosecchi, post: 252329, member: 48223"] Quando uno dei legittimari viene pretermesso nel testamento dal de cuius si applica l'art. 735, 1 comma, che sancisce la nullità dell'atto di ultima volontà. Se, invece, viene lesa la sua quota di legittima, l'erede potrà (ex art. 735, 2 comma) esercitare l'azione di riduzione entro dieci anni dall'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati le cui quote abbiano leso quella del legittimario. Tale momento di decorrenza è stato stabilito da una sezioni unite del 2004. Io, però, a causa della imprevedibilità della giurisprudenza italiana, suggerisco di attivarsi all'atto della pubblicazione del testamento. In questo caso il coniuge del testatore è stato pretermesso, quindi si applica l'art. 735, 1 comma. Di conseguenza il testamento è nullo e non produce effetti, pertanto le dichiarazioni effettuate sono valide e non comportano alcuna responsabilità per il dichiarante. [/QUOTE]
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