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<blockquote data-quote="settecento" data-source="post: 78588" data-attributes="member: 34030"><p>Il problema è annoso, discusso e purtroppo ricorrente.</p><p>La risposta più semplice e immediata sarebbe "fai valere la simulazione relativa della vendita".</p><p>Simulazione relativa significa che le parti hanno concluso un negozio apparente (vendita) che in realtà dissimula un negozio diverso (donazione), e si distingue dalla simulazione assoluta nella quale le parti hanno invece concluso un negozio apparente mentre in realtà non ne hanno concluso alcuno.</p><p>Purtroppo, il 'secolare' problema della simulazione è la prova, e detto questo, per evitare di dilungarmi magari a vuoto, ti 'rimbalzo' la domanda: tu che elementi avresti per far valere la simulazione (prove di pagamenti, controdichiarazioni scritte etc.)?</p><p>Ti anticipo però che, se non si possiedono abbastanza elementi di prova (e validi) conviene non imbarcarsi affatto in una simile azione, si rischia persino di subire una condanna per lite temeraria.....</p><p></p><p>Comunque, per provare la simulazione della vendita, è indifferente che il (falso) venditore sia ancora vivente o già deceduto: semmai può convenire farlo subito perchè le prove sono ancora 'fresche' (ad es. le banche conservano la documentazione dei rapporti di c/c estinti per dieci anni). Dopo la morte, sarebbe necessario chiedere, dopo aver provato la simulazione, la riduzione delle liberalità effettuate in vita dal defunto e la loro riunione ('collazione') all'asse ereditario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="settecento, post: 78588, member: 34030"] Il problema è annoso, discusso e purtroppo ricorrente. La risposta più semplice e immediata sarebbe "fai valere la simulazione relativa della vendita". Simulazione relativa significa che le parti hanno concluso un negozio apparente (vendita) che in realtà dissimula un negozio diverso (donazione), e si distingue dalla simulazione assoluta nella quale le parti hanno invece concluso un negozio apparente mentre in realtà non ne hanno concluso alcuno. Purtroppo, il 'secolare' problema della simulazione è la prova, e detto questo, per evitare di dilungarmi magari a vuoto, ti 'rimbalzo' la domanda: tu che elementi avresti per far valere la simulazione (prove di pagamenti, controdichiarazioni scritte etc.)? Ti anticipo però che, se non si possiedono abbastanza elementi di prova (e validi) conviene non imbarcarsi affatto in una simile azione, si rischia persino di subire una condanna per lite temeraria..... Comunque, per provare la simulazione della vendita, è indifferente che il (falso) venditore sia ancora vivente o già deceduto: semmai può convenire farlo subito perchè le prove sono ancora 'fresche' (ad es. le banche conservano la documentazione dei rapporti di c/c estinti per dieci anni). Dopo la morte, sarebbe necessario chiedere, dopo aver provato la simulazione, la riduzione delle liberalità effettuate in vita dal defunto e la loro riunione ('collazione') all'asse ereditario. [/QUOTE]
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