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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 262941" data-attributes="member: 15253"><p>Il termine di presentazione è normato dall'art. 32 L.A., che prevede che</p><p><em>"L'assegno <strong>bancario</strong> deve essere presentato al pagamento nel termine di..."</em></p><p>Ex art. 35 L.A., dopo spirato il termine di presentazione, ha effetto l'ordine al trattario di non pagare (quello che voi definite come "revoca") la somma dell'assegno <strong>bancario</strong>.</p><p>Per cui, il termine di presentazione esiste <u>solamente</u> per l'assegno <strong>bancario</strong>.</p><p>L'assegno <strong>circolare</strong> è invece normato nel Titolo II di quella legge (artt. 82-86).</p><p>L'unico articolo in cui si prevedono dei "termini", è quello che avevo già riportato (art. 84), concernente <u>l'azione di regresso</u> e <u>l'azione contro l'emittente</u>.</p><p>Per cui, il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione. L'azione contro <strong>l'emittente</strong> si prescrive nel termine di <strong>tre anni</strong> dall'emissione. Il possessore non deve osservare nessun "termine di presentazione" di 8, 15, ecc. giorni per ottenere il pagamento dell'assegno circolare. Deve fare solo attenzione a non superare il termine di tre anni dall'emissione, altrimenti non potrebbe più agire direttamente contro l'emittente.</p><p>L'<strong>emittente</strong> dell'assegno circolare non è certamente quello che intendi tu. L'emittente è un <u>istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente</u>.</p><p>L'istituto di credito (emittente) non ha certamente il potere di revocare l'assegno circolare, una volta che l'abbia emesso. L'istituto emittente può solamente annullare l’assegno circolare che aveva emesso, se chi gli aveva richiesto di emetterlo, glielo riconsegna e quindi l'importo sarà restituito al richiedente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 262941, member: 15253"] Il termine di presentazione è normato dall'art. 32 L.A., che prevede che [I]"L'assegno [B]bancario[/B] deve essere presentato al pagamento nel termine di..."[/I] Ex art. 35 L.A., dopo spirato il termine di presentazione, ha effetto l'ordine al trattario di non pagare (quello che voi definite come "revoca") la somma dell'assegno [B]bancario[/B]. Per cui, il termine di presentazione esiste [U]solamente[/U] per l'assegno [B]bancario[/B]. L'assegno [B]circolare[/B] è invece normato nel Titolo II di quella legge (artt. 82-86). L'unico articolo in cui si prevedono dei "termini", è quello che avevo già riportato (art. 84), concernente [U]l'azione di regresso[/U] e [U]l'azione contro l'emittente[/U]. Per cui, il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione. L'azione contro [B]l'emittente[/B] si prescrive nel termine di [B]tre anni[/B] dall'emissione. Il possessore non deve osservare nessun "termine di presentazione" di 8, 15, ecc. giorni per ottenere il pagamento dell'assegno circolare. Deve fare solo attenzione a non superare il termine di tre anni dall'emissione, altrimenti non potrebbe più agire direttamente contro l'emittente. L'[B]emittente[/B] dell'assegno circolare non è certamente quello che intendi tu. L'emittente è un [U]istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente[/U]. L'istituto di credito (emittente) non ha certamente il potere di revocare l'assegno circolare, una volta che l'abbia emesso. L'istituto emittente può solamente annullare l’assegno circolare che aveva emesso, se chi gli aveva richiesto di emetterlo, glielo riconsegna e quindi l'importo sarà restituito al richiedente. [/QUOTE]
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