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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 178841"><p>L’obbligo di dotazione dell’ape riguarda anche gli immobili oggetto di contratti di locazione non soggetti a registrazione ( esempio turistici inferiori a trenta giorni) per i quali non occorre però inserire la dichiarazione del conduttore. Si ricorda comunque che l’allegazione continua ad essere richiesta per le locazioni di interi edifici.</p><p></p><p>Sempre nel Decreto Destinazione Italia è stato eliminato l’obbligo di allegare l’ape ai contratti di cessione di immobili a titolo gratuito per i quali resta comunque l’obbligo di dotazione dell’attestato stesso.</p><p></p><p>Si ricorda comunque che l’obbligo di dotazione dell’ape è tuttora sanzionato nel seguente modo: per i contratti di compravendita immobiliare con un importo non inferiore a 3.000 Euro e non superiore a 18.000 Euro; per i contratti di locazione di edifici e di singole unità abitative con un minimo di 300 Euro e un massimo di 1.800 Euro.</p><p></p><p></p><p>Fonte:</p><p>Dott. Alessandro Notari<em></em></p><p><em>Presidente Centro Studi Fiscale Nazionale Confabitare</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 178841"] L’obbligo di dotazione dell’ape riguarda anche gli immobili oggetto di contratti di locazione non soggetti a registrazione ( esempio turistici inferiori a trenta giorni) per i quali non occorre però inserire la dichiarazione del conduttore. Si ricorda comunque che l’allegazione continua ad essere richiesta per le locazioni di interi edifici. Sempre nel Decreto Destinazione Italia è stato eliminato l’obbligo di allegare l’ape ai contratti di cessione di immobili a titolo gratuito per i quali resta comunque l’obbligo di dotazione dell’attestato stesso. Si ricorda comunque che l’obbligo di dotazione dell’ape è tuttora sanzionato nel seguente modo: per i contratti di compravendita immobiliare con un importo non inferiore a 3.000 Euro e non superiore a 18.000 Euro; per i contratti di locazione di edifici e di singole unità abitative con un minimo di 300 Euro e un massimo di 1.800 Euro. Fonte: Dott. Alessandro Notari[I] Presidente Centro Studi Fiscale Nazionale Confabitare[/I] [/QUOTE]
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