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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 179076" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 1591 c.c. avrai diritto al risarcimento del maggior danno, che però dovrai dimostrare.</p><p>Il conduttore potrà evitare il risarcimento del maggior danno se corrisponderà - oltre a una somma mensile pari all'importo del canone alla cessazione del contratto (al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell'indice FOI dell'ISTAT verificatasi nell'anno precedente) - </p><p>anche la maggiorazione del 20% (Art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998).</p><p>Il conduttore però non potrà esimersi dall'obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c. se rilascerà l'immobile successivamente alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 179076, member: 15253"] Ex art. 1591 c.c. avrai diritto al risarcimento del maggior danno, che però dovrai dimostrare. Il conduttore potrà evitare il risarcimento del maggior danno se corrisponderà - oltre a una somma mensile pari all'importo del canone alla cessazione del contratto (al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell'indice FOI dell'ISTAT verificatasi nell'anno precedente) - anche la maggiorazione del 20% (Art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998). Il conduttore però non potrà esimersi dall'obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c. se rilascerà l'immobile successivamente alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile. [/QUOTE]
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