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Testo
<blockquote data-quote="antonio goglia" data-source="post: 70107" data-attributes="member: 12389"><p>puoi tranquillamente realizzare un velux (ovviamente con intervento fatto a regola d'art) .</p><p>Nessuna autorizzazione da chiedere all'amministratore/ condomini, ma semplicemente una comunicazione di cortesia.</p><p>N.B.: in caso il condominio avesse redatto un regolamento condominiale di tipo contrattuale e fosse espressamente scritto di non realizzare finestre o altro sulle parti comuni, l'opera da te ideata è irrealizzabile se non con il consenso di tutti i condomini.</p><p></p><p>Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1998, n. 8622.</p><p>A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o</p><p>alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo</p><p>la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (art. 1120, comma primo,</p><p>c.c.) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate</p><p>dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a</p><p>proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e</p><p>non impediscano l'altrui pari uso. Pertanto, è legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro</p><p>perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all'apertura di porte e di</p><p>finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro</p><p>corrispondente alla sua proprietà esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica</p><p>concessa dall'assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse</p><p>e di concrete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione del muro comune.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonio goglia, post: 70107, member: 12389"] puoi tranquillamente realizzare un velux (ovviamente con intervento fatto a regola d'art) . Nessuna autorizzazione da chiedere all'amministratore/ condomini, ma semplicemente una comunicazione di cortesia. N.B.: in caso il condominio avesse redatto un regolamento condominiale di tipo contrattuale e fosse espressamente scritto di non realizzare finestre o altro sulle parti comuni, l'opera da te ideata è irrealizzabile se non con il consenso di tutti i condomini. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1998, n. 8622. A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (art. 1120, comma primo, c.c.) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Pertanto, è legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all'apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall'assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione del muro comune. [/QUOTE]
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