Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Fondo di riserva condominiale.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 176711" data-attributes="member: 39005"><p><em>Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea dei condòmini - alla quale spetta di provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo di gestione - l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione e conservazione dei beni comuni. Tale fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. <u>Ciò impedisce ai singoli condòmini di poter rivendicare le quote versate</u> (e sono, comunque, tutelati dall'assemblea che ne deciderà la sorte). [...]</em></p><p><em>Cass. civ. sez. 2 sent. 07.07.1999, n. 7067</em></p><p></p><p>Il fondo accantonato è del Condominio, pertanto chi vende non ha diritto ad alcun rimborso a meno che in sede di rogito abbia messo al corrente l'acquirente di questo fondo e lo stesso in quella sede ha accettato di rimborsarlo. Dopo l'atto se nulla è stato detto sta nel buon senso del subentrante.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 176711, member: 39005"] [i]Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea dei condòmini - alla quale spetta di provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo di gestione - l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione e conservazione dei beni comuni. Tale fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. [u]Ciò impedisce ai singoli condòmini di poter rivendicare le quote versate[/u] (e sono, comunque, tutelati dall'assemblea che ne deciderà la sorte). [...] Cass. civ. sez. 2 sent. 07.07.1999, n. 7067[/i] Il fondo accantonato è del Condominio, pertanto chi vende non ha diritto ad alcun rimborso a meno che in sede di rogito abbia messo al corrente l'acquirente di questo fondo e lo stesso in quella sede ha accettato di rimborsarlo. Dopo l'atto se nulla è stato detto sta nel buon senso del subentrante. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Fondo di riserva condominiale.
Alto