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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 165112"><p>Non c'è niente di contraddittorio, c'è solamente la necessità di integrare maggiormente se la mia risposta non è stata esaustiva.</p><p>La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile al creditore solo se annotata nell’atto di matrimonio prima dell’iscrizione ipotecaria o del pignoramento.</p><p></p><p>In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933, ove si afferma che “<em>la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall’articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall’articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.</em></p><p><em></em></p><p><em>La revocatoria è un’azione legale che può rendere inefficace il fondo patrimoniale. La revocatoria può essere chiesta al giudice dai creditori che siano in grado di dimostrare che la costituzione del fondo è stata esclusivamente finalizzata ad evitare il rimborso, tramite escussione coattiva, di quanto loro dovuto da parte del debitore.</em></p><p><em></em></p><p><em>L’articolo 2901 del codice civile prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi: oggettivo, cosiddetto <em>eventus damni</em>, soggettivo cosiddetta <em>scientia damni</em> – e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché della cosiddetta <em>partecipatio fraudis</em> quando, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.</em></p><p><em></em></p><p><em>Nel caso di accoglimento dell’istanza di revoca, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulterà inefficace solo nei confronti del creditore che ha agito in giudizio. Costui, per quel che attiene le procedure esecutive promosse nei confronti del debitore esecutato, potrà agire come se la costituzione del fondo patrimoniale non fosse mai avvenuta.</em></p><p><em></em></p><p>Pertanto nella mia risposta, più sintetica ma nello stesso tempo esaustiva, nel mio primo post, all'OP ho evidenziato che l'istituzione del suo fondo patrimoniale poteva essere impugnata con l'istanza di revoca del creditore in quanto istituito essendo già debitore e non prescritto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 165112"] Non c'è niente di contraddittorio, c'è solamente la necessità di integrare maggiormente se la mia risposta non è stata esaustiva. La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile al creditore solo se annotata nell’atto di matrimonio prima dell’iscrizione ipotecaria o del pignoramento. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933, ove si afferma che “[I]la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall’articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall’articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia. La revocatoria è un’azione legale che può rendere inefficace il fondo patrimoniale. La revocatoria può essere chiesta al giudice dai creditori che siano in grado di dimostrare che la costituzione del fondo è stata esclusivamente finalizzata ad evitare il rimborso, tramite escussione coattiva, di quanto loro dovuto da parte del debitore. L’articolo 2901 del codice civile prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi: oggettivo, cosiddetto [I]eventus damni[/I], soggettivo cosiddetta [I]scientia damni[/I] – e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché della cosiddetta [I]partecipatio fraudis[/I] quando, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Nel caso di accoglimento dell’istanza di revoca, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulterà inefficace solo nei confronti del creditore che ha agito in giudizio. Costui, per quel che attiene le procedure esecutive promosse nei confronti del debitore esecutato, potrà agire come se la costituzione del fondo patrimoniale non fosse mai avvenuta. [/I] Pertanto nella mia risposta, più sintetica ma nello stesso tempo esaustiva, nel mio primo post, all'OP ho evidenziato che l'istituzione del suo fondo patrimoniale poteva essere impugnata con l'istanza di revoca del creditore in quanto istituito essendo già debitore e non prescritto. [/QUOTE]
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