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<blockquote data-quote="pippopeppe" data-source="post: 165179" data-attributes="member: 44467"><p><strong>allego un documento esaustivo (spero) come promesso,</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>ricordando che è pressocchè imposibile dimostrare la malafede del debitore.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Cos’è il fondo patrimoniale?</strong></p><p></p><p>Il fondo patrimoniale è una sorta di vincolo – che si costituisce con atto notarile – su determinati beni: tali beni possono essere <strong>immobili</strong> (per es. l’abitazione), <strong>titoli di credito</strong> (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.), <strong>beni mobili registrati </strong>(autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e <strong>universalità di mobili</strong>.</p><p></p><p></p><p></p><p>Al contrario di ciò che comunemente si crede, immettere i beni nel fondo patrimoniale non comporta un mutamento nella titolarità dei beni stessi. Al contrario, essi rimangono intestati al proprietario (nel caso di comunione dei coniugi, ad entrambi gli stessi). Il vincolo, quindi, attiene solo all’uso (cosiddetta “destinazione”) che si può fare di tale bene. Di questo parleremo tra breve.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Chi può creare un fondo patrimoniale?</strong></p><p></p><p>Vi possono ricorrere solo le <strong>coppie sposate</strong>. Le coppie di fatto non sono prese in considerazione.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Qual è lo scopo del fondo?</strong></p><p></p><p>La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai<strong> bisogni della famiglia</strong>. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi)<strong> non possono essere aggrediti </strong>(cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti <strong>dopo </strong>la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi <strong>estranei </strong>ai bisogni della famiglia <strong>[1]</strong>.</p><p></p><p>Per fare un esempio, il fondo non è aggredibile dal fornitore della ditta individuale di uno dei due coniugi.</p><p></p><p></p><p></p><p>Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti <strong>prima </strong>della costituzione del fondo, essi potranno <strong>impugnare</strong> la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta <strong>azione revocatoria</strong>).</p><p></p><p>In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro <strong>cinque anni</strong> dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).</p><p></p><p>Inoltre spetta sempre ai coniugi <strong>dimostrare</strong> che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.</p><p></p><p></p><p></p><p>Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di <strong>sanzioni penali</strong> (soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato).</p><p></p><p></p><p></p><p>Qualora il creditore sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’<strong>ipoteca </strong>sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Ecco perché si sconsiglia dall’inserire nel fondo gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di <strong>mutui</strong> in fase di estinzione.</p><p></p><p></p><p></p><p>Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del <strong>fisco</strong>, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia <strong>[2]</strong>.</p><p></p><p></p><p></p><p>Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di <strong>uno solo dei coniugi</strong> o di <strong>entrambi</strong>.</p><p></p><p>Come già detto, la costituzione del fondo <strong>non implica necessariamente il trasferimento dei beni</strong>, che restano intestati a chi ne era già proprietario.</p><p></p><p></p><p></p><p>In qualsiasi momento è possibile <strong>ampliare </strong>il fondo, facendovi affluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Chi amministra i beni del fondo?</strong></p><p></p><p>La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione.</p><p></p><p>Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il <strong>consenso di entrambi</strong> i coniugi perla<strong> vendita </strong>dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi.</p><p></p><p>Inoltre, Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere <strong>autorizzata dal tribunale</strong>.</p><p></p><p>Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni <strong>senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale</strong>, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Quali sono i costi per costituire un fondo patrimoniale</strong></p><p></p><p>Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni (di qualsivoglia natura) in esso ricompresi. Esso ammonta a circa € <strong>1.200</strong>, compresi i costi notarili.</p><p></p><p></p><p></p><p>In estrema sintesi, il fondo patrimoniale garantisce la conservazione di alcuni beni dall’attacco di crediti che siano sorti <strong>successivamente </strong>e per <strong>ragioni estranee </strong>ai bisogni della famiglia.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Trust, vendita e donazione</strong></p><p></p><p>Esiste poi un altro istituto, di derivazione anglosassone, di più ampia portata che è il <strong>trust</strong>, che consente di separare il godimento dall´amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a diverse finalità. Ma le sue caratteristiche sono così versatili da meritare un discorso a parte.</p><p></p><p></p><p></p><p>Normalmente, alla costituzione del fondo, il debitore che voglia salvaguardare i propri immobili dagli attacchi del creditore, può ricorrere alla <strong>vendita</strong> o alla <strong>donazione</strong>. In questo caso, i costi sono superiori (specie se l’acquirente ha già una prima casa) e inoltre i creditori possono, anche in questo caso, esercitare la revocatoria nei successivi cinque anni. Anche di ciò parleremo più dettagliatamente in un diverso articolo.</p><p></p><p>- See more at: <a href="http://www.laleggepertutti.it/7604_il-fondo-patrimoniale-vantaggi-e-costi#sthash.Nx4uYrm1.dpuf" target="_blank">http://www.laleggepertutti.it/7604_il-fondo-patrimoniale-vantaggi-e-costi#sthash.Nx4uYrm1.dpuf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pippopeppe, post: 165179, member: 44467"] [B]allego un documento esaustivo (spero) come promesso, ricordando che è pressocchè imposibile dimostrare la malafede del debitore. Cos’è il fondo patrimoniale?[/B] Il fondo patrimoniale è una sorta di vincolo – che si costituisce con atto notarile – su determinati beni: tali beni possono essere [B]immobili[/B] (per es. l’abitazione), [B]titoli di credito[/B] (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.), [B]beni mobili registrati [/B](autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e [B]universalità di mobili[/B]. Al contrario di ciò che comunemente si crede, immettere i beni nel fondo patrimoniale non comporta un mutamento nella titolarità dei beni stessi. Al contrario, essi rimangono intestati al proprietario (nel caso di comunione dei coniugi, ad entrambi gli stessi). Il vincolo, quindi, attiene solo all’uso (cosiddetta “destinazione”) che si può fare di tale bene. Di questo parleremo tra breve. [B]Chi può creare un fondo patrimoniale?[/B] Vi possono ricorrere solo le [B]coppie sposate[/B]. Le coppie di fatto non sono prese in considerazione. [B]Qual è lo scopo del fondo?[/B] La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai[B] bisogni della famiglia[/B]. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi)[B] non possono essere aggrediti [/B](cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti [B]dopo [/B]la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi [B]estranei [/B]ai bisogni della famiglia [B][1][/B]. Per fare un esempio, il fondo non è aggredibile dal fornitore della ditta individuale di uno dei due coniugi. Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti [B]prima [/B]della costituzione del fondo, essi potranno [B]impugnare[/B] la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta [B]azione revocatoria[/B]). In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro [B]cinque anni[/B] dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori). Inoltre spetta sempre ai coniugi [B]dimostrare[/B] che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di [B]sanzioni penali[/B] (soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato). Qualora il creditore sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’[B]ipoteca [/B]sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Ecco perché si sconsiglia dall’inserire nel fondo gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di [B]mutui[/B] in fase di estinzione. Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del [B]fisco[/B], ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia [B][2][/B]. Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di [B]uno solo dei coniugi[/B] o di [B]entrambi[/B]. Come già detto, la costituzione del fondo [B]non implica necessariamente il trasferimento dei beni[/B], che restano intestati a chi ne era già proprietario. In qualsiasi momento è possibile [B]ampliare [/B]il fondo, facendovi affluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile. [B]Chi amministra i beni del fondo?[/B] La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione. Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il [B]consenso di entrambi[/B] i coniugi perla[B] vendita [/B]dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi. Inoltre, Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere [B]autorizzata dal tribunale[/B]. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni [B]senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale[/B], anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo. [B]Quali sono i costi per costituire un fondo patrimoniale[/B] Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni (di qualsivoglia natura) in esso ricompresi. Esso ammonta a circa € [B]1.200[/B], compresi i costi notarili. In estrema sintesi, il fondo patrimoniale garantisce la conservazione di alcuni beni dall’attacco di crediti che siano sorti [B]successivamente [/B]e per [B]ragioni estranee [/B]ai bisogni della famiglia. [B]Trust, vendita e donazione[/B] Esiste poi un altro istituto, di derivazione anglosassone, di più ampia portata che è il [B]trust[/B], che consente di separare il godimento dall´amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a diverse finalità. Ma le sue caratteristiche sono così versatili da meritare un discorso a parte. Normalmente, alla costituzione del fondo, il debitore che voglia salvaguardare i propri immobili dagli attacchi del creditore, può ricorrere alla [B]vendita[/B] o alla [B]donazione[/B]. In questo caso, i costi sono superiori (specie se l’acquirente ha già una prima casa) e inoltre i creditori possono, anche in questo caso, esercitare la revocatoria nei successivi cinque anni. Anche di ciò parleremo più dettagliatamente in un diverso articolo. - See more at: [url]http://www.laleggepertutti.it/7604_il-fondo-patrimoniale-vantaggi-e-costi#sthash.Nx4uYrm1.dpuf[/url] [/QUOTE]
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