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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 85874" data-attributes="member: 29362"><p>Di norma il costruttore non può nominare l'amministratore, la norma prevede (inderogabilmente art. 1129 cc) che l'amministratore sia nominato dall'assemblea, il costruttore può proporre un nominativo, ma non imporlo.</p><p>--- Infatti, la disciplina codicistica -art.1129 c.c.- prevede la necessità di nominare un amministratore quando i condomini siano almeno cinque e che alla nomina dell’amministratore deve provvede l’assemblea. Se questa non vi provvede la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.</p><p>Inoltre, l’art.1138 c.c. sancisce l’inderogabilità delle disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute nell’art.1129 c.c., e la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’ìnderogabilità è assoluta.</p><p>Pertanto, è una disciplina che non può subire modificazioni per volontà delle parti. Di conseguenza è da ritenere nulla la clausola - anche se contenuta nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari o nel regolamento contrattuale - che riservi l’amministrazione all’impresa costruttrice per un dato periodo di tempo, per violazione degli artt.1129 e 1138 c.c. (Cass.civ. 19/10/1961 n.2246; Cass.civ. 3/08/1966 n.2155; Tribunale di Napoli, Sez.X 21/03/1989) <a href="http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=150" target="_blank">http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=150</a></p><p>Per cui, potreste nominare un'altro amministratore quando lo desiderate (in assemblea regolare), ma se questo vi va bene, è chiaro che è inutile cambiarlo. <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/objects/bulb.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":idea:" title="Idea! :idea:" data-shortname=":idea:" /></p><p>vedi anche questo link; <a href="http://www.preappenninooggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16:lamministratore-giugno-2011&catid=4:consigli&Itemid=18" target="_blank">http://www.preappenninooggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16:lamministratore-giugno-2011&catid=4:consigli&Itemid=18</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 85874, member: 29362"] Di norma il costruttore non può nominare l'amministratore, la norma prevede (inderogabilmente art. 1129 cc) che l'amministratore sia nominato dall'assemblea, il costruttore può proporre un nominativo, ma non imporlo. --- Infatti, la disciplina codicistica -art.1129 c.c.- prevede la necessità di nominare un amministratore quando i condomini siano almeno cinque e che alla nomina dell’amministratore deve provvede l’assemblea. Se questa non vi provvede la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Inoltre, l’art.1138 c.c. sancisce l’inderogabilità delle disposizioni sulla nomina dell’amministratore contenute nell’art.1129 c.c., e la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’ìnderogabilità è assoluta. Pertanto, è una disciplina che non può subire modificazioni per volontà delle parti. Di conseguenza è da ritenere nulla la clausola - anche se contenuta nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari o nel regolamento contrattuale - che riservi l’amministrazione all’impresa costruttrice per un dato periodo di tempo, per violazione degli artt.1129 e 1138 c.c. (Cass.civ. 19/10/1961 n.2246; Cass.civ. 3/08/1966 n.2155; Tribunale di Napoli, Sez.X 21/03/1989) [url]http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=150[/url] Per cui, potreste nominare un'altro amministratore quando lo desiderate (in assemblea regolare), ma se questo vi va bene, è chiaro che è inutile cambiarlo. :idea: vedi anche questo link; [url]http://www.preappenninooggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16:lamministratore-giugno-2011&catid=4:consigli&Itemid=18[/url] [/QUOTE]
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