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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 85887" data-attributes="member: 29362"><p>Sono d'accordo che tu hai firmato, ma come pare, è una clausola non vaida, appunto perchè contraria all'art. 1129 cc (inderogabile), per cui nulla vieta all'assemblea di non riconoscere quell'amministratore e nominare un' altro. </p><p>Se invece alla prima assemblea nessuno obietta nulla, praticamente questo amministratore viene nominato tacitamente ed i condomini, rivolgendosi a lui in seguito, p.es. versando le quote, non fanno altro che covalidare la nomina;</p><p></p><p><em>Alla nomina dell'Amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui,*salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza*può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Cass. civile, sez. II, 10-04-1996, n. 3296)</em></p><p></p><p>Comunque nulla toglie che la nomina, se effettuata dal solo costruttore è illegale ed ogni condomino potrebbe eccepire e impugnare nei termini e modi previsti dall'art. 1137 cc, oppure chiedere all'assemblea la nomina di un'altro anche prima della scadenza prevista dal rogito e inserita sul RdC contrattuale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 85887, member: 29362"] Sono d'accordo che tu hai firmato, ma come pare, è una clausola non vaida, appunto perchè contraria all'art. 1129 cc (inderogabile), per cui nulla vieta all'assemblea di non riconoscere quell'amministratore e nominare un' altro. Se invece alla prima assemblea nessuno obietta nulla, praticamente questo amministratore viene nominato tacitamente ed i condomini, rivolgendosi a lui in seguito, p.es. versando le quote, non fanno altro che covalidare la nomina; [I]Alla nomina dell'Amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui,*salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza*può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Cass. civile, sez. II, 10-04-1996, n. 3296)[/I] Comunque nulla toglie che la nomina, se effettuata dal solo costruttore è illegale ed ogni condomino potrebbe eccepire e impugnare nei termini e modi previsti dall'art. 1137 cc, oppure chiedere all'assemblea la nomina di un'altro anche prima della scadenza prevista dal rogito e inserita sul RdC contrattuale. [/QUOTE]
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