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Essere Proprietari Immobiliari
Garantire il promissario acquirente di immobili previo la costituzione di un trust ?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 210339" data-attributes="member: 4594"><p>Questa volta la domanda la faccio io .Chiedo il parere dei valenti esperti di diritto che pure ci sono in questo forum</p><p></p><p><u>Premessa </u>: Il comma 2 del Dec.Lgs. 122/2005 impone alle imprese di costruzioni di rilasciare, a fronte degli acconti versati dal promissario, una fideiussione (principalmente bancaria ) tal che se l ‘impresa risultasse soggetta a procedure concorsuali o simili , la garanzia verrebbe in soccorso del promissario che la potrebbe escutere . La norma trova scarsa applicazione (solo nel 17% dei potenziali aventi diritto ) in quanto le banche “ per garantire vogliono essere garantite “ dalla esistenza di beni del costruttore che assai spesso non beneficia di congrua solidità patrimoniale</p><p></p><p><u>Domanda</u> : IL trust in questi casi non potrebbe essere utilizzato "in supplenza" ? In questa ipotesi la Banca non potrebbe fungerebbe da trustee ( di garanzia) con il vincolo di utilizzare gli acconti riscossi dai clienti solo per finalità circostanziate ( pagamento dipendenti, istituti previdenziali ,fornitori ,Comune per oneri di urbanizzazione, etc.) ?</p><p>Grazie in ogni caso per l’attenzione</p><p></p><p></p><p><span style="color: #003366"><strong>Ps: per comodità di consultazione allego la norma richiamata</strong></span></p><p>Art. 2.-<em>Garanzia fideiussoria</em></p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente,<span style="color: #000066"><strong> il costruttore e' obbligato, a<u> pena di nullità del contratto</u> che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente,</strong></span> <span style="color: #000066"><strong>a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, </strong></span>anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.</p><p></p><p>2. Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 210339, member: 4594"] Questa volta la domanda la faccio io .Chiedo il parere dei valenti esperti di diritto che pure ci sono in questo forum [U]Premessa [/U]: Il comma 2 del Dec.Lgs. 122/2005 impone alle imprese di costruzioni di rilasciare, a fronte degli acconti versati dal promissario, una fideiussione (principalmente bancaria ) tal che se l ‘impresa risultasse soggetta a procedure concorsuali o simili , la garanzia verrebbe in soccorso del promissario che la potrebbe escutere . La norma trova scarsa applicazione (solo nel 17% dei potenziali aventi diritto ) in quanto le banche “ per garantire vogliono essere garantite “ dalla esistenza di beni del costruttore che assai spesso non beneficia di congrua solidità patrimoniale [U]Domanda[/U] : IL trust in questi casi non potrebbe essere utilizzato "in supplenza" ? In questa ipotesi la Banca non potrebbe fungerebbe da trustee ( di garanzia) con il vincolo di utilizzare gli acconti riscossi dai clienti solo per finalità circostanziate ( pagamento dipendenti, istituti previdenziali ,fornitori ,Comune per oneri di urbanizzazione, etc.) ? Grazie in ogni caso per l’attenzione [COLOR=#003366][B]Ps: per comodità di consultazione allego la norma richiamata[/B][/COLOR] Art. 2.-[I]Garanzia fideiussoria[/I] 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente,[COLOR=#000066][B] il costruttore e' obbligato, a[U] pena di nullità del contratto[/U] che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente,[/B][/COLOR] [COLOR=#000066][B]a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, [/B][/COLOR]anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. 2. Per le società cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa. [/QUOTE]
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