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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 267852" data-attributes="member: 15253"><p>A meno che tu abbia usato termini sbagliati (avevi scritto: "Maria sposa Caio<em> solo religiosamente"</em>) il matrimonio religioso (con un ministro del culto cattolico, ma non preceduto dalle pubblicazioni civili) (*) non produce effetti civili. Quindi lo sposo/sposa di quel sacramento per la legge dello Stato non è "coniuge", e pertanto non è un erede legittimo. Può vantare diritti ereditari solamente in caso di vocazione testamentaria.</p><p>(*) Per il codice di diritto canonico (can. 1108), i cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica, con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.</p><p>L’Ordinario del luogo può dispensare dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l’atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 267852, member: 15253"] A meno che tu abbia usato termini sbagliati (avevi scritto: "Maria sposa Caio[I] solo religiosamente"[/I]) il matrimonio religioso (con un ministro del culto cattolico, ma non preceduto dalle pubblicazioni civili) (*) non produce effetti civili. Quindi lo sposo/sposa di quel sacramento per la legge dello Stato non è "coniuge", e pertanto non è un erede legittimo. Può vantare diritti ereditari solamente in caso di vocazione testamentaria. (*) Per il codice di diritto canonico (can. 1108), i cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica, con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato. L’Ordinario del luogo può dispensare dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l’atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica. [/QUOTE]
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