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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 235604"><p>Questo il pensiero del sottoscritto; poi lo invio anche a Lav <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /></p><p>Riforma del Condominio, art. 1138 del Codice Civile: </p><p><span style="color: #0000ff"><em>“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”"</em></span></p><p>1) l'art. 1138 Cc disciplina il Regolamento di Condominio, ossia l'espressione della volontà generale dell'Assemblea dei condòmini; <strong>non disciplina </strong>invece la capacità negoziale delle parti, che rimane immutata e limitabile solo per specifica disposizione normativa (nulla a tal riguardo dispone la riforma del Condominio); ne consegue che vietare di detenere animali domestici viola il diritto soggettivo del condòmino riconosciutogli dalla legge (nullità della disposizione del regolamento) <strong>solo </strong>quando tal divieto fosse deliberato dall'assemblea quale atto "condominiale" (=volontà della maggioranza).</p><p>2) l'art. 1138 Cc, per volontà del legislatore, è derogabile con convenzione tra le parti interessate: queste potranno disciplinare come meglio vorranno i propri diritti soggettivi, <strong>anche comprimendoli o sopprimendoli</strong>; che tale volontà negoziale sia valida ed efficace è stato ribadito dal legislatore: basti pensare all'art.1123 Cc. Ergo il divieto di detenere animali potrà legittimamente porsi:</p><p>- per disposizione negoziale delle singole parti (contratto di locazione: il conduttore si autolimita pur di verdersi locato l'immobile)</p><p>- per convenzione tra tutti i condòmini (c.d. regolamento contrattuale)</p><p>3) Costante giurisprudenza ha ammesso la comprimibilità del diritto soggettivo per convenzione: </p><p>- Cassazione civile n. 12028/1993 <span style="color: #0000ff"><em>“La possibilità di dividere la propria abitazione con uno o più animali domestici presuppone che non vi sia un regolamento condominiale contrattuale, ossia approvato o accettato da tutti i condomini, che vieti questo tipo di scelta; nel qual caso, infatti, l’inosservanza del divieto comporterebbe l’allontanamento dell’animale dall’edificio. Qualora, invece, il divieto fosse contenuto in un regolamento assembleare, ossia approvato dall’assemblea a maggioranza, la clausola limitativa non sarebbe valida neppure nei confronti del condomino che avesse espresso voto favorevole alla sua introduzione; infatti le clausole del regolamento che pongono limiti all’uso che i condomini possono fare della proprietà esclusiva e delle parti comuni dell’edificio hanno natura contrattuale e in quanto tali devono essere approvate espressamente da ciascun condomino”</em></span>.</p><p>- Cassazione 4920/2006 <span style="color: #0000ff"><em> “Nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie detenzione di animali), il Condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore…”</em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 235604"] Questo il pensiero del sottoscritto; poi lo invio anche a Lav :mrgreen: Riforma del Condominio, art. 1138 del Codice Civile: [COLOR=#0000ff][I]“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”"[/I][/COLOR] 1) l'art. 1138 Cc disciplina il Regolamento di Condominio, ossia l'espressione della volontà generale dell'Assemblea dei condòmini; [B]non disciplina [/B]invece la capacità negoziale delle parti, che rimane immutata e limitabile solo per specifica disposizione normativa (nulla a tal riguardo dispone la riforma del Condominio); ne consegue che vietare di detenere animali domestici viola il diritto soggettivo del condòmino riconosciutogli dalla legge (nullità della disposizione del regolamento) [B]solo [/B]quando tal divieto fosse deliberato dall'assemblea quale atto "condominiale" (=volontà della maggioranza). 2) l'art. 1138 Cc, per volontà del legislatore, è derogabile con convenzione tra le parti interessate: queste potranno disciplinare come meglio vorranno i propri diritti soggettivi, [B]anche comprimendoli o sopprimendoli[/B]; che tale volontà negoziale sia valida ed efficace è stato ribadito dal legislatore: basti pensare all'art.1123 Cc. Ergo il divieto di detenere animali potrà legittimamente porsi: - per disposizione negoziale delle singole parti (contratto di locazione: il conduttore si autolimita pur di verdersi locato l'immobile) - per convenzione tra tutti i condòmini (c.d. regolamento contrattuale) 3) Costante giurisprudenza ha ammesso la comprimibilità del diritto soggettivo per convenzione: - Cassazione civile n. 12028/1993 [COLOR=#0000ff][I]“La possibilità di dividere la propria abitazione con uno o più animali domestici presuppone che non vi sia un regolamento condominiale contrattuale, ossia approvato o accettato da tutti i condomini, che vieti questo tipo di scelta; nel qual caso, infatti, l’inosservanza del divieto comporterebbe l’allontanamento dell’animale dall’edificio. Qualora, invece, il divieto fosse contenuto in un regolamento assembleare, ossia approvato dall’assemblea a maggioranza, la clausola limitativa non sarebbe valida neppure nei confronti del condomino che avesse espresso voto favorevole alla sua introduzione; infatti le clausole del regolamento che pongono limiti all’uso che i condomini possono fare della proprietà esclusiva e delle parti comuni dell’edificio hanno natura contrattuale e in quanto tali devono essere approvate espressamente da ciascun condomino”[/I][/COLOR]. - Cassazione 4920/2006 [COLOR=#0000ff][I] “Nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie detenzione di animali), il Condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore…”[/I][/COLOR] [/QUOTE]
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