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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 235616"><p>Corretto e come su le scrissi; nessuno può impedirgli di tenere un coniglio e nessuno potrà essere obbligato a locargli l'immobile se, nella condizione contrattuale, è previsto "nessun coniglio in casa"; lei affitterebbe ad un dichiarato insolvente e conclamato truffatore?</p><p></p><p></p><p>Vero; ma se lo stesso si <strong>autolimitasse</strong> (convenzione e/o negozio giuridico) nulla quaestio.</p><p>Forse verrà il tempo in cui il legislatore dirà: nulle tutte le clausole a contratto che, se pur sottoscritte, limitino il diritto a detenere animali...</p><p></p><p></p><p>Ad oggi, non di certo; dipende da come si fanno sottoscrivere gli impegni.</p><p>Non un caso se il su citato magistrato così concluse:</p><p><em>"Il regolamento condominiale <strong>non contrattuale</strong> in sostanza <strong>non è suscettibile di vincolare </strong>la generalità dei comunisti con riferimento a clausole eccedenti i limiti del rispetto dei diritti individuali di ciascun condomino. Le clausole del regolamento condominale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, quindi tali disposizioni <strong>hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari</strong>, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica (in tal senso Cass. civ. 15 febbraio 2011, n.3705). Tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento"</em></p><p>Peccato che tal inciso sia stato travisato da chi ne riportò il parere (facendo così un tutt'uno tra reg. contrattuale ed assembleare)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 235616"] Corretto e come su le scrissi; nessuno può impedirgli di tenere un coniglio e nessuno potrà essere obbligato a locargli l'immobile se, nella condizione contrattuale, è previsto "nessun coniglio in casa"; lei affitterebbe ad un dichiarato insolvente e conclamato truffatore? Vero; ma se lo stesso si [B]autolimitasse[/B] (convenzione e/o negozio giuridico) nulla quaestio. Forse verrà il tempo in cui il legislatore dirà: nulle tutte le clausole a contratto che, se pur sottoscritte, limitino il diritto a detenere animali... Ad oggi, non di certo; dipende da come si fanno sottoscrivere gli impegni. Non un caso se il su citato magistrato così concluse: [I]"Il regolamento condominiale [B]non contrattuale[/B] in sostanza [B]non è suscettibile di vincolare [/B]la generalità dei comunisti con riferimento a clausole eccedenti i limiti del rispetto dei diritti individuali di ciascun condomino. Le clausole del regolamento condominale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, quindi tali disposizioni [B]hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari[/B], dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica (in tal senso Cass. civ. 15 febbraio 2011, n.3705). Tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento"[/I] Peccato che tal inciso sia stato travisato da chi ne riportò il parere (facendo così un tutt'uno tra reg. contrattuale ed assembleare)[I][/I] [/QUOTE]
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