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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 319861" data-attributes="member: 15253"><p>L’assicuratore, in alternativa a una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p><p>Quindi:</p><p>- se il contratto ha durata inferiore o pari a cinque anni, lo sconto deve essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non può esercitarsi il recesso anticipato, ma occorre attendere la naturale scadenza, fermo restando l’obbligo del preavviso di 60 giorni in caso di tacito rinnovo;</p><p>- se il contratto ha durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di 60 giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 319861, member: 15253"] L’assicuratore, in alternativa a una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Quindi: - se il contratto ha durata inferiore o pari a cinque anni, lo sconto deve essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non può esercitarsi il recesso anticipato, ma occorre attendere la naturale scadenza, fermo restando l’obbligo del preavviso di 60 giorni in caso di tacito rinnovo; - se il contratto ha durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di 60 giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. [/QUOTE]
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