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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 64455" data-attributes="member: 28028"><p>Leggi quì dentro. Troverai la risposta.</p><p></p><p><a href="http://sosonline.aduc.it/scheda/ravvedimento+operoso+nei+contratti+affitto_970.php" target="_blank">ADUC - Scheda Pratica - IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO</a></p><p></p><p>Intanto ti riporto uno stralcio.</p><p></p><p>Un caso particolare: tardiva registrazione di un contratto con opzione per la "cedolare secca"</p><p> Dal 7/4/2011 e' possibile optare, all'atto di registrazione o proroga di un contratto di affitto per un'unita' abitativa affittata da un privato, per la cedolare secca, una tassa che colpisce il reddito di affitto sostitutiva dell'imposta di registro, dei bolli e dell'IRPEF.</p><p> </p><p>Se la registrazione e' tardiva occorre comunque regolarizzarsi rispetto all'imposta non pagata in precedenza, pagando la sanzione calcolata sull'(ipotetica) imposta di registro ma NON pagando l'imposta di registro. E' bene sapere che cio' vale solo nei casi in cui la scadenza non rispettata fosse successiva al 1/1/2011. Se i termini di registrazione fossero gia' scaduti a tale data ci si dovrebbe regolarizzare pagando, oltre alle sanzioni e gli interessi, anche l'imposta di registro, a prescindere dall'opzione.</p><p> </p><p>Esempio dell'Agenzia delle entrate: contratto di locazione stipulato il 30/12/2010 con canone annuale di 40.000 euro; termine di registrazione scaduto il 29/1/2011 (30 giorni). Registrazione fatta il 31/7/2011 con opzione per la cedolare secca. La sanzione minima intera (120% dell'imposta di registro dovuta) sarebbe di euro 960. Si puo' applicare la sanzione ridotta di un decimo rispetto a quella intera, quindi ci si puo' regolarizzare pagando 96 euro.</p><p> Nello stesso esempio, se i termini di registrazione fossero scaduti al 1/1/2011 (contratto stipulato il 15/11/2011), indipendentemente dal fatto di aver o meno optato per la cedolare secca, si dovrebbe pagare -oltre a sanzioni e interessi- anche l'imposta di registro di 800 euro.</p><p> </p><p>Ricordiamo che non e' necessario applicare le regole del ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) qualora i termini di registrazione o proroga scadessero tra il 7/4/2011 e il 6/6/2011 e la registrazione o proroga fosse stata fatta entro il 6/6/2011. Cio' perche' la legge ha disposto, per questo lasso di tempo, una sorta di proroga dei termini (fino al 6/6/2011, appunto). </p><p></p><p>Per approfondimenti sulla cedolare secca si veda questa scheda.</p><p> </p><p>Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3 e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 64455, member: 28028"] Leggi quì dentro. Troverai la risposta. [url=http://sosonline.aduc.it/scheda/ravvedimento+operoso+nei+contratti+affitto_970.php]ADUC - Scheda Pratica - IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO[/url] Intanto ti riporto uno stralcio. Un caso particolare: tardiva registrazione di un contratto con opzione per la "cedolare secca" Dal 7/4/2011 e' possibile optare, all'atto di registrazione o proroga di un contratto di affitto per un'unita' abitativa affittata da un privato, per la cedolare secca, una tassa che colpisce il reddito di affitto sostitutiva dell'imposta di registro, dei bolli e dell'IRPEF. Se la registrazione e' tardiva occorre comunque regolarizzarsi rispetto all'imposta non pagata in precedenza, pagando la sanzione calcolata sull'(ipotetica) imposta di registro ma NON pagando l'imposta di registro. E' bene sapere che cio' vale solo nei casi in cui la scadenza non rispettata fosse successiva al 1/1/2011. Se i termini di registrazione fossero gia' scaduti a tale data ci si dovrebbe regolarizzare pagando, oltre alle sanzioni e gli interessi, anche l'imposta di registro, a prescindere dall'opzione. Esempio dell'Agenzia delle entrate: contratto di locazione stipulato il 30/12/2010 con canone annuale di 40.000 euro; termine di registrazione scaduto il 29/1/2011 (30 giorni). Registrazione fatta il 31/7/2011 con opzione per la cedolare secca. La sanzione minima intera (120% dell'imposta di registro dovuta) sarebbe di euro 960. Si puo' applicare la sanzione ridotta di un decimo rispetto a quella intera, quindi ci si puo' regolarizzare pagando 96 euro. Nello stesso esempio, se i termini di registrazione fossero scaduti al 1/1/2011 (contratto stipulato il 15/11/2011), indipendentemente dal fatto di aver o meno optato per la cedolare secca, si dovrebbe pagare -oltre a sanzioni e interessi- anche l'imposta di registro di 800 euro. Ricordiamo che non e' necessario applicare le regole del ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) qualora i termini di registrazione o proroga scadessero tra il 7/4/2011 e il 6/6/2011 e la registrazione o proroga fosse stata fatta entro il 6/6/2011. Cio' perche' la legge ha disposto, per questo lasso di tempo, una sorta di proroga dei termini (fino al 6/6/2011, appunto). Per approfondimenti sulla cedolare secca si veda questa scheda. Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3 e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011. [/QUOTE]
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