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Ho dimenticato la registrazione contratto, quante sono le sanzioni?
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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 68812" data-attributes="member: 28028"><p>Mi sono documentato meglio.</p><p>Il ravvedimento operoso per tardiva registrazione effettuato entro il termine massimo di 1 anno, a condizione che non ci sia stat avviso di accertamento, regolarizza il rapporto con il fisco ma non quello tra Locatario e Locatore.</p><p>Pertanto se si superano i 30 giorni dalla stipula scatta la supersanzione imponendone la riduzione del canone a 3 volte la rendita catastale. Norma che mi sembra iniqua e totalmente sproporzionata se si considera che tale riduzione si può protrarre per 8 anni consecutivi. A me pare un illecito "arricchimento" a favore del conduttore (inquilino).</p><p></p><p>In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione (parti contraenti per i contratti verbali e le scritture private non autenticate, ovvero parti contraenti e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).</p><p></p><p>......................................stralcio.........</p><p> </p><p>Per i contratti non registrati, registrati per un importo inferiore a quello effettivo e comodati fittizi l’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prescrive che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati”. Il legislatore ha stabilito quindi con l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo in commento una specifica disciplina per i contratti di locazione ad uso abitativo, che, ricorrendone i presupposti di legge, non sono registrati entro i termini previsti di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione. In particolare, il comma 8 del medesimo articolo 3 dispone che a tali contratti si applica “la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 68812, member: 28028"] Mi sono documentato meglio. Il ravvedimento operoso per tardiva registrazione effettuato entro il termine massimo di 1 anno, a condizione che non ci sia stat avviso di accertamento, regolarizza il rapporto con il fisco ma non quello tra Locatario e Locatore. Pertanto se si superano i 30 giorni dalla stipula scatta la supersanzione imponendone la riduzione del canone a 3 volte la rendita catastale. Norma che mi sembra iniqua e totalmente sproporzionata se si considera che tale riduzione si può protrarre per 8 anni consecutivi. A me pare un illecito "arricchimento" a favore del conduttore (inquilino). In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione (parti contraenti per i contratti verbali e le scritture private non autenticate, ovvero parti contraenti e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). ......................................stralcio......... Per i contratti non registrati, registrati per un importo inferiore a quello effettivo e comodati fittizi l’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prescrive che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati”. Il legislatore ha stabilito quindi con l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo in commento una specifica disciplina per i contratti di locazione ad uso abitativo, che, ricorrendone i presupposti di legge, non sono registrati entro i termini previsti di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione. In particolare, il comma 8 del medesimo articolo 3 dispone che a tali contratti si applica “la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”. [/QUOTE]
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