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Ho il diritto secondo la legge di Bersani di non pagare per la cancellazione dell'ipoteca?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 13795" data-attributes="member: 4594"><p>seppure le banche sono solite rispondere che , visto che la norma si applica dal 2 giugno 2007 , ovviamente se il debito risulta estinto , per la cancellazione dell'ipoteca occorra andare dal Notaio </p><p>A parere di chi scrive non è cosi':</p><p>La procedura semplificata prevista dalla c.d. legge Bersani (legge 40/2007) si applica anche ai mutui ipotecari estinti prima della data di entrata in vigore delle legge (quindi prima del 3/4/2007) la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata. In tali casi,tuttavia, <strong>l’estinzione non opera automaticamente ma solo dietro espressa richiesta del debitore </strong>alla banca. Infatti, l’art.13 comma 8-terdecies della legge 40/2007 prevede che per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di 30 giorni per la comunicazione da parte della banca all’Agenzia del Territorio dell’avvennuta estinzione del mutuo, decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p><p></p><p>Tenga inoltr epresente che puo' rimanere inerme come giustamente sottolineato da Alberto ( c.d.ipoteca perenta)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 13795, member: 4594"] seppure le banche sono solite rispondere che , visto che la norma si applica dal 2 giugno 2007 , ovviamente se il debito risulta estinto , per la cancellazione dell'ipoteca occorra andare dal Notaio A parere di chi scrive non è cosi': La procedura semplificata prevista dalla c.d. legge Bersani (legge 40/2007) si applica anche ai mutui ipotecari estinti prima della data di entrata in vigore delle legge (quindi prima del 3/4/2007) la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata. In tali casi,tuttavia, [B]l’estinzione non opera automaticamente ma solo dietro espressa richiesta del debitore [/B]alla banca. Infatti, l’art.13 comma 8-terdecies della legge 40/2007 prevede che per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di 30 giorni per la comunicazione da parte della banca all’Agenzia del Territorio dell’avvennuta estinzione del mutuo, decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tenga inoltr epresente che puo' rimanere inerme come giustamente sottolineato da Alberto ( c.d.ipoteca perenta) [/QUOTE]
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