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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 12424" data-attributes="member: 4594"><p>Completo il mio punto di vista a beneficio della discussione ed a sostegno delle mie tesi : </p><p>L'atto pubblico dà certezza" dal punto di vista fiscale: la funzione è quella di dare piena prova ( non è cosa di poco conto ) che, davanti al notaio, le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate. La veridicità del contenuto di quelle dichiarazioni è coperta da pubblica fede (anche questo non è poco tanto che l’atto “và smontato” solo previa querela di falso) e pertanto ai fini fiscali la rilevanza dello stesso è elevata tanto più che per le norme vigenti (in tema di antievasione) impongono l'indicazione anche nell'atto di donazione degli estremi degli assegni e bonifici o dei contanti versati al donatario : </p><p>Il comma 22 dell'art. 35 del D.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248) testualmente recita: all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo».</p><p>Chiudo e ringrazio delle domande, delle critiche, del dibattito</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 12424, member: 4594"] Completo il mio punto di vista a beneficio della discussione ed a sostegno delle mie tesi : L'atto pubblico dà certezza" dal punto di vista fiscale: la funzione è quella di dare piena prova ( non è cosa di poco conto ) che, davanti al notaio, le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate. La veridicità del contenuto di quelle dichiarazioni è coperta da pubblica fede (anche questo non è poco tanto che l’atto “và smontato” solo previa querela di falso) e pertanto ai fini fiscali la rilevanza dello stesso è elevata tanto più che per le norme vigenti (in tema di antievasione) impongono l'indicazione anche nell'atto di donazione degli estremi degli assegni e bonifici o dei contanti versati al donatario : Il comma 22 dell'art. 35 del D.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248) testualmente recita: all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo». Chiudo e ringrazio delle domande, delle critiche, del dibattito [/QUOTE]
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