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Locazione, Affitto e Sfratto
I rimedi dopo l'incostituzionalità dell'art 3 dlgs 23/2011
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 184611" data-attributes="member: 17237"><p>Giustissimo, specialmente a chi paga regolarmente le tasse registrando i contratti di locazione dà estremamente fastidio che ci sia qualche furbetto che pratica prezzi più bassi sui canoni di locazione perché non li registra e non paga le tasse.</p><p>Questo è chiaramente evidente, specialmente nell'ambito degli affitti a studenti, a immigrati e ad altre persone che non conoscono sufficientemente le leggi. Infatti sono costoro che credono di risparmiare accettando un contratto irregolare (molto spesso nemmeno scritto) nell'ottica del risparmio, mentre invece ottengono spesso solo di non essere adeguatamente tutelati nel rapporto di locazione.</p><p>Quindi il meccanismo punitivo ci vuole, in maniera più pesante per chi evade il fisco, in maniera minore per chi è solo "complice", come avviene per altri illeciti.</p><p>Però da questo ad espropriare il locatore del suo immobile ce ne passa ...</p><p>Infatti il Dlgs 23/2011, per assurdo, invece di assicurare al fisco il recupero di quanto dovuto e di affibbiare una congrua sanzione al locatore, creava soltanto un ingiusto vantaggio al conduttore stabilendo un canone irrisorio che comportava un minore introito sia di imposta di registro, sia di IRPEF, per lo Stato.</p><p>Un provvedimento del tutto iniquo e per di più controproducente.</p><p>Infatti, se concordo sul fatto che sarebbe giusto stabilire una sanzione pesante ed esemplare per il locatore (es. 10 volte l'imposta evasa), non concordo sul fatto che il conduttore, che comunque è complice consenziente e corresponsabile per Legge della mancata registrazione, debba trarre dall'emersione dell'evasione solo vantaggi. Una sanzione ci vuole anche per lui, se non altro per scoraggiare la connivenza.</p><p>Per quanto riguarda poi i patti contrattuali, come dice la sentenza, una sanzione in ambito tributario non può e non deve riguardare la libera volontà delle parti di definire concordemente un canone di locazione, la durata della stessa e altri termini che nulla hanno a che vedere con il fisco.</p><p>C'è da dire inoltre che non si può equiparare la mancata registrazione di un contratto o la simulazione di un comodato in luogo della locazione, con il semplice ritardo di un paio di giorni nella registrazione dello stesso. Non sta né in cielo né in terra !!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 184611, member: 17237"] Giustissimo, specialmente a chi paga regolarmente le tasse registrando i contratti di locazione dà estremamente fastidio che ci sia qualche furbetto che pratica prezzi più bassi sui canoni di locazione perché non li registra e non paga le tasse. Questo è chiaramente evidente, specialmente nell'ambito degli affitti a studenti, a immigrati e ad altre persone che non conoscono sufficientemente le leggi. Infatti sono costoro che credono di risparmiare accettando un contratto irregolare (molto spesso nemmeno scritto) nell'ottica del risparmio, mentre invece ottengono spesso solo di non essere adeguatamente tutelati nel rapporto di locazione. Quindi il meccanismo punitivo ci vuole, in maniera più pesante per chi evade il fisco, in maniera minore per chi è solo "complice", come avviene per altri illeciti. Però da questo ad espropriare il locatore del suo immobile ce ne passa ... Infatti il Dlgs 23/2011, per assurdo, invece di assicurare al fisco il recupero di quanto dovuto e di affibbiare una congrua sanzione al locatore, creava soltanto un ingiusto vantaggio al conduttore stabilendo un canone irrisorio che comportava un minore introito sia di imposta di registro, sia di IRPEF, per lo Stato. Un provvedimento del tutto iniquo e per di più controproducente. Infatti, se concordo sul fatto che sarebbe giusto stabilire una sanzione pesante ed esemplare per il locatore (es. 10 volte l'imposta evasa), non concordo sul fatto che il conduttore, che comunque è complice consenziente e corresponsabile per Legge della mancata registrazione, debba trarre dall'emersione dell'evasione solo vantaggi. Una sanzione ci vuole anche per lui, se non altro per scoraggiare la connivenza. Per quanto riguarda poi i patti contrattuali, come dice la sentenza, una sanzione in ambito tributario non può e non deve riguardare la libera volontà delle parti di definire concordemente un canone di locazione, la durata della stessa e altri termini che nulla hanno a che vedere con il fisco. C'è da dire inoltre che non si può equiparare la mancata registrazione di un contratto o la simulazione di un comodato in luogo della locazione, con il semplice ritardo di un paio di giorni nella registrazione dello stesso. Non sta né in cielo né in terra !!! [/QUOTE]
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