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Il canone RAI bisogna pagarlo anche quando ci si trasferisce?
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<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 8004" data-attributes="member: 3721"><p>Il televisore non c'è più,è stato venduto,rottamato..insomma non è che si sia volatilizzato!</p><p>La normativa è ben chiara sul punto:vi sono casi particolari in cui non si è tenuti al pagamento dell'imposta: </p><p>Quando il contribuente ceda tutti gli apparecchi in suo possesso, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Quando il contribuente comunichi di non essere più in possesso di alcun apparecchio, fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).</p><p>Quando il contribuente richieda che il suo apparecchio sia reso inutilizzabile (operazione eseguita per conto dell'intendenza di finanza mediante avvolgimento dell'apparecchio in sacco di juta chiuso da sigilli.</p><p>Aggiungo che, mentre in passato era richiesto il pagamento dell'imposta anche per gli apparecchi detenuti in abitazioni secondarie, e quindi in pratica un canone per ciascuna abitazione a disposizione, attualmente, per effetto della Legge 6 agosto 1990, n.223, art. 27 comma 2, l'abbonamento "copre" tutti gli apparecchi detenuti presso la propria residenza o presso la propria dimora abituale e secondaria.</p><p>Alla luce di quanto precede potrai regolarTi,cara casalinga.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 8004, member: 3721"] Il televisore non c'è più,è stato venduto,rottamato..insomma non è che si sia volatilizzato! La normativa è ben chiara sul punto:vi sono casi particolari in cui non si è tenuti al pagamento dell'imposta: Quando il contribuente ceda tutti gli apparecchi in suo possesso, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Quando il contribuente comunichi di non essere più in possesso di alcun apparecchio, fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio). Quando il contribuente richieda che il suo apparecchio sia reso inutilizzabile (operazione eseguita per conto dell'intendenza di finanza mediante avvolgimento dell'apparecchio in sacco di juta chiuso da sigilli. Aggiungo che, mentre in passato era richiesto il pagamento dell'imposta anche per gli apparecchi detenuti in abitazioni secondarie, e quindi in pratica un canone per ciascuna abitazione a disposizione, attualmente, per effetto della Legge 6 agosto 1990, n.223, art. 27 comma 2, l'abbonamento "copre" tutti gli apparecchi detenuti presso la propria residenza o presso la propria dimora abituale e secondaria. Alla luce di quanto precede potrai regolarTi,cara casalinga. Gatta [/QUOTE]
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Il canone RAI bisogna pagarlo anche quando ci si trasferisce?
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