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Testo
<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 145653" data-attributes="member: 39005"><p>Premesso, è pur vero che la ritenuta va versata entro il g. 16 del mese successivo al pagamento, il committente sostituto avrebbe comunque ancora possibilità di versarla tramite l'istituto del ravvedimento operoso; in ogni caso se hai conservato una prova dell'avvenuto pagamento della prestazione al netto della ritenuta subita, anche senza la dovuta certificazione del sostituto d'imposta, sei legittimato a scomputare la stessa in sede di dichiarazione: ciò in virtù della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19/03/2009.</p><p>In caso di controllo formale del Fisco della dichiarazione dei redditi (ex art.36-ter, D.P.R. n. 600/73) , oltre alla ricevuta fiscale regolarmente emessa ed alla relativa documentazione, basterà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui dichiari sotto la propria responsabilità che la documentazione attestante il pagamento si riferisce appunto ad un documento fiscale regolarmente emesso.</p><p>Saranno "cavoletti amari" per il sostituto qualora la ritenuta sia stata operata ma NON versata all'Erario.</p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 145653, member: 39005"] Premesso, è pur vero che la ritenuta va versata entro il g. 16 del mese successivo al pagamento, il committente sostituto avrebbe comunque ancora possibilità di versarla tramite l'istituto del ravvedimento operoso; in ogni caso se hai conservato una prova dell'avvenuto pagamento della prestazione al netto della ritenuta subita, anche senza la dovuta certificazione del sostituto d'imposta, sei legittimato a scomputare la stessa in sede di dichiarazione: ciò in virtù della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19/03/2009. In caso di controllo formale del Fisco della dichiarazione dei redditi (ex art.36-ter, D.P.R. n. 600/73) , oltre alla ricevuta fiscale regolarmente emessa ed alla relativa documentazione, basterà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui dichiari sotto la propria responsabilità che la documentazione attestante il pagamento si riferisce appunto ad un documento fiscale regolarmente emesso.[SIZE=14px][FONT=Segoe UI][COLOR=#000000][/COLOR][/FONT][/SIZE] Saranno "cavoletti amari" per il sostituto qualora la ritenuta sia stata operata ma NON versata all'Erario. [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#212121] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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