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Locazione, Affitto e Sfratto
Il contratto di locazione per studenti universitari prevede agevolazioni fiscali?
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 22901" data-attributes="member: 7232"><p>Contratti di locazione per studenti universitari</p><p>Un’ulteriore detrazione è prevista per i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad</p><p>un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.</p><p>Dal 1° gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella</p><p>percentuale del 19 per cento calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro (detrazione</p><p>massima 500 euro).</p><p>La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a</p><p>carico e il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa.</p><p>L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun</p><p>contribuente; quindi, anche se un genitore ha a carico due figli studenti universitari</p><p>che sono titolari di due distinti contratti di locazione, dovrà calcolare la detrazione su tale</p><p>importo massimo.</p><p>Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il</p><p>documento comprovante la spesa sostenuta.</p><p>Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono</p><p>essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando</p><p>sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa</p><p>dal 50 per cento.</p><p>Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera</p><p>spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.</p><p>Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente</p><p>universitario fuori sede, poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti</p><p>uguali, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo, per ciascun</p><p>genitore, di 1.316,50 euro.</p><p>Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede</p><p>l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal</p><p>comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.</p><p>Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilometrica</p><p>più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in</p><p>riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o</p><p>stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o</p><p>superiore a 100 Km.</p><p>I contratti di locazione (regolarmente registrati) devono essere stipulati o rinnovati ai sensi</p><p>della legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p><p>Da : <a href="http://www.uilpa.it/Documenti/13-Normativa-Finanziaria/Guida%202008%20Agenzia%20Entrate%20agevolazioni%20fiscali%20famiglia.pdf" target="_blank">http://www.uilpa.it/Documenti/13-Normativa-Finanziaria/Guida 2008 Agenzia Entrate agevolazioni fiscali famiglia.pdf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 22901, member: 7232"] Contratti di locazione per studenti universitari Un’ulteriore detrazione è prevista per i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Dal 1° gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19 per cento calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro (detrazione massima 500 euro). La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e il contratto di locazione sia intestato al genitore che sostiene la spesa. L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; quindi, anche se un genitore ha a carico due figli studenti universitari che sono titolari di due distinti contratti di locazione, dovrà calcolare la detrazione su tale importo massimo. Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, poiché si presume che la spesa sarà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. Per verificare il rispetto del requisito della distanza si può far riferimento a quella chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 Km. I contratti di locazione (regolarmente registrati) devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Da : [url]http://www.uilpa.it/Documenti/13-Normativa-Finanziaria/Guida%202008%20Agenzia%20Entrate%20agevolazioni%20fiscali%20famiglia.pdf[/url] [/QUOTE]
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