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<blockquote data-quote="Fausto1940" data-source="post: 30196" data-attributes="member: 8270"><p>Concordo: Agenzia Entrate!</p><p>Devo però far presente che l'Agenzia in un caso analogo ha citato una R.M. n° 251475 del 31/07/1977 (!!!) in cui l'esercizio del privilegio dello Stato nei confronti del terzo acquirente è <em>CONSENTITO</em>. Nella circolare si lascia all'Agenzia la facoltà di agire contro l'acquirente (avendo preventivamente escusso il venditore). Figurarsi se l'agenzia molla l'osso.</p><p>C'è da precisare che l'imposta recuperata per il decadimento dai benefici è "complementare" (art. 42 dPR 131/'86) (unitamente agli accessori e cioè sanzioni e interessi). Per tale natura, il notaio non è responsabile per il pagamento.</p><p>Preciso altresì che l'art. 57 c.4 del 131 stabilisce che l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile solo a una delle parti contraenti è a esclusivo carico di quest'ultima.</p><p>Nell'art. 2272 del Codice civile si tratta delle imposte indirette gravanti sugli immobile e - di conseguenza - anche i crediti vantati dallo Stato sono assistiti da privilegio speciale sull'immobile. Pertanto, anche l'imposta complementare è assistita da privilegio speciale, da farso valere sull'immobile a cui il tributo si riferisce.</p><p>In contrasto, il quarto comma dellart. 2272 recita che " il privilegio non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili".</p><p>Prudenza vuole che alcuni studi notarili (a meno che l'acquirente non rinunci espressamente nell'atto) richiedano al venditore il deposito una somma a garanzia , che sarà restituita al medesimo quando questi dimostri di avere effettivamente acquistato nell'anno, di avere pagato quanto eventualmente richiestogli dall'Amministrazioone delle finanze, o viene utilizzata su richiesta del venditore per il pagamento della sanzione stessa. Nel caso in cui l'Ufficio abbia provveduto senza successo a escutere il venditore e abbia fatto valere il privilegio sull'immobile nei confronti dell'acquirente, la somma verrà messa a disposizione dell'acquirente.</p><p>Come si vede, c'è da...divertirsi in Commissione tributaria e, malgrado il garantismo del 4^ comma dell'art. 2272 CC, ritengo che la lettura di tale articolo da parte dell'agenzia delle entrate si sia fermata a quanto è di suo interesse!</p><p>Eventualmente, questi appunti potrebbero diventare utili per l'esercizio di un interpello che mi auguro fruttuoso. </p><p>Cordialità</p><p>Fausto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Fausto1940, post: 30196, member: 8270"] Concordo: Agenzia Entrate! Devo però far presente che l'Agenzia in un caso analogo ha citato una R.M. n° 251475 del 31/07/1977 (!!!) in cui l'esercizio del privilegio dello Stato nei confronti del terzo acquirente è [I]CONSENTITO[/I]. Nella circolare si lascia all'Agenzia la facoltà di agire contro l'acquirente (avendo preventivamente escusso il venditore). Figurarsi se l'agenzia molla l'osso. C'è da precisare che l'imposta recuperata per il decadimento dai benefici è "complementare" (art. 42 dPR 131/'86) (unitamente agli accessori e cioè sanzioni e interessi). Per tale natura, il notaio non è responsabile per il pagamento. Preciso altresì che l'art. 57 c.4 del 131 stabilisce che l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile solo a una delle parti contraenti è a esclusivo carico di quest'ultima. Nell'art. 2272 del Codice civile si tratta delle imposte indirette gravanti sugli immobile e - di conseguenza - anche i crediti vantati dallo Stato sono assistiti da privilegio speciale sull'immobile. Pertanto, anche l'imposta complementare è assistita da privilegio speciale, da farso valere sull'immobile a cui il tributo si riferisce. In contrasto, il quarto comma dellart. 2272 recita che " il privilegio non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili". Prudenza vuole che alcuni studi notarili (a meno che l'acquirente non rinunci espressamente nell'atto) richiedano al venditore il deposito una somma a garanzia , che sarà restituita al medesimo quando questi dimostri di avere effettivamente acquistato nell'anno, di avere pagato quanto eventualmente richiestogli dall'Amministrazioone delle finanze, o viene utilizzata su richiesta del venditore per il pagamento della sanzione stessa. Nel caso in cui l'Ufficio abbia provveduto senza successo a escutere il venditore e abbia fatto valere il privilegio sull'immobile nei confronti dell'acquirente, la somma verrà messa a disposizione dell'acquirente. Come si vede, c'è da...divertirsi in Commissione tributaria e, malgrado il garantismo del 4^ comma dell'art. 2272 CC, ritengo che la lettura di tale articolo da parte dell'agenzia delle entrate si sia fermata a quanto è di suo interesse! Eventualmente, questi appunti potrebbero diventare utili per l'esercizio di un interpello che mi auguro fruttuoso. Cordialità Fausto [/QUOTE]
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