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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 34405" data-attributes="member: 4594"><p>Art. 560 CpC.-Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia</p><p>1.Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 2.Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione</p><p>3.Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ov.ro quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. </p><p></p><p>il "Custode Giudiziario" una volta terminata l'asta imm. con aggiudicazione esce fuori di scena, il suo compito è terminato.</p><p></p><p>c.4.<strong>Il <u>provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario </u>o dell'assegnatario se questi non lo esentano.</strong>5..Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.- <strong>Il<u> custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.</u> </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 34405, member: 4594"] Art. 560 CpC.-Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia 1.Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 2.Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione 3.Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ov.ro quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. il "Custode Giudiziario" una volta terminata l'asta imm. con aggiudicazione esce fuori di scena, il suo compito è terminato. c.4.[B]Il [U]provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario [/U]o dell'assegnatario se questi non lo esentano.[/B]5..Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.- [B]Il[U] custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.[/U] [/B] [/QUOTE]
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