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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 34421" data-attributes="member: 4594"><p><strong><strong>CONSIGLIO NAZIONALE DEIDOTTORI COMMERCIALISTI EDEGLI ESPERTI CONTABILI-Commissione nazionale di studio-“Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria” </strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>ESTRATTO ART. 5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA: LIBERAZIONE</strong></strong></p><p><strong><strong>DELL’IMMOBILE E RENDICONTO DELLA GESTIONE</strong></strong></p><p><strong><strong>Fermi restando i casi di emissione dell’ordine di liberazione nelle more della</strong></strong></p><p><strong><strong>procedura, il Giudice <u>pronuncia in ogni caso l’ordine di rilascio quando provve-de all’assegnazione o all’aggiudicazione dell’immobile. A norma dell’art. 560 c.p.c. il provvedimento (non impugnabile) è eseguito a cura del Custode </u><u>anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento </u>nell’interesse <strong>dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano</strong>.La ratio di quest’ultima previsione è nel senso di fornire al custode –professionista delegato la legittimazione ad eseguire l’ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento pur in mancanza di un espresso mandato ad hoc da parte di colui il quale, con l’emissione del decreto, è divenuto proprietario dell’immobile,lasciando comunque a questi la facoltà di esonerare il custode dal proseguire nell’azione.</strong></strong></p><p><strong><strong>E’ dunque essenziale che il professionista delegato renda all’aggiudicatario una</strong></strong></p><p><strong><strong>informativa chiara ed esaustiva circa la facoltà concessagli.<strong> L’aggiudicatario, nuovo proprietario dell’immobile, ben potrà decidere di avvalersi dell’opera del delegato anche dopo il decreto di trasferimento al fine di procedere alla liberazione dell’immobile ma</strong>potrà invece esonerarlo da tale incombenza, ove ad esempio decida locare l’immobile a colui che già lo detiene, o perché comunque non intenda estrometterlo dal possesso aven-</strong></strong></p><p><strong><strong>do rapporti di parentela con l’occupante (a tal proposito si ricordi che vi è divieto di acquisto solo per il debitore e non per i suoi parenti).</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong><strong>In ogni caso se l’acquirente decide di esonerare il custode – professionista</strong></strong></strong></p><p><strong><strong><strong>delegato dall’intraprendere la procedura per la liberazione, detta volontà si ritiene che debba risultare da atto scritto depositato in Cancelleria</strong>. Solo in questo modo, peraltro,il professionista potrà avere certezza del suo incarico; <strong>in caso contrario potrebbe trovarsi in difficoltà</strong> in quanto, se durante l’esecuzione dell’ordine di liberazione emesso prima del decreto di trasferimento egli agisce nell’interesse della procedura, dopo il decreto di trasferimento agisce nell’interesse del nuovo proprietario dell’immobile dal quale invero, non riceve alcun mandato professionale.</strong></strong></p><p><strong><strong>Si pensi al caso in cui il professionista delegato, che in primo tempo aveva avuto incarico di procedere alla liberazione dell’immobile, dopo aver notificato il decreto di trasferimento unitamente al precetto di rilascio, riceve dallo stesso acquirente richiesta di non procedere oltre essendosi egli accordato con l’occupante per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. In tali casi il professionista dovrà formalmente chiedere all’acquirente di formalizzare questa sua rinuncia, informandolo anche dell’efficacia temporale del precetto già notificato (novanta giorni), al fine di non incorrere nel rischio di essere considerato inadempiente.</strong></strong></p><p><strong><strong><strong>Il professionista dunque, informato l’aggiudicatario che è suo compito procedere alla liberazione dell’immobile, dovrà attivare la procedura per il rilascio come naturale conclusione dell’incarico di delegato</strong>; <strong>se invece ne riceve l’esonero gli farà sottoscrivere la relativa rinuncia.</strong></strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>nda: Cio' non toglie che il CG (delegato) arrivi ad avvalersi della funzione dell' U.G. ; Quel che si vuole qui significare è che secondo il mio ordine di appartenenza la sua funzione non si esaurisce dopo l'emissione del decreto di assegnazione, salvo che il CG non venga deliberatamente esonerato</strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 34421, member: 4594"] [B][B]CONSIGLIO NAZIONALE DEIDOTTORI COMMERCIALISTI EDEGLI ESPERTI CONTABILI-Commissione nazionale di studio-“Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria” ESTRATTO ART. 5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA: LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE E RENDICONTO DELLA GESTIONE Fermi restando i casi di emissione dell’ordine di liberazione nelle more della procedura, il Giudice [U]pronuncia in ogni caso l’ordine di rilascio quando provve-de all’assegnazione o all’aggiudicazione dell’immobile. A norma dell’art. 560 c.p.c. il provvedimento (non impugnabile) è eseguito a cura del Custode [/U][U]anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento [/U]nell’interesse [B]dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano[/B].La ratio di quest’ultima previsione è nel senso di fornire al custode –professionista delegato la legittimazione ad eseguire l’ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento pur in mancanza di un espresso mandato ad hoc da parte di colui il quale, con l’emissione del decreto, è divenuto proprietario dell’immobile,lasciando comunque a questi la facoltà di esonerare il custode dal proseguire nell’azione. E’ dunque essenziale che il professionista delegato renda all’aggiudicatario una informativa chiara ed esaustiva circa la facoltà concessagli.[B] L’aggiudicatario, nuovo proprietario dell’immobile, ben potrà decidere di avvalersi dell’opera del delegato anche dopo il decreto di trasferimento al fine di procedere alla liberazione dell’immobile ma[/B]potrà invece esonerarlo da tale incombenza, ove ad esempio decida locare l’immobile a colui che già lo detiene, o perché comunque non intenda estrometterlo dal possesso aven- do rapporti di parentela con l’occupante (a tal proposito si ricordi che vi è divieto di acquisto solo per il debitore e non per i suoi parenti). [B]In ogni caso se l’acquirente decide di esonerare il custode – professionista delegato dall’intraprendere la procedura per la liberazione, detta volontà si ritiene che debba risultare da atto scritto depositato in Cancelleria[/B]. Solo in questo modo, peraltro,il professionista potrà avere certezza del suo incarico; [B]in caso contrario potrebbe trovarsi in difficoltà[/B] in quanto, se durante l’esecuzione dell’ordine di liberazione emesso prima del decreto di trasferimento egli agisce nell’interesse della procedura, dopo il decreto di trasferimento agisce nell’interesse del nuovo proprietario dell’immobile dal quale invero, non riceve alcun mandato professionale. Si pensi al caso in cui il professionista delegato, che in primo tempo aveva avuto incarico di procedere alla liberazione dell’immobile, dopo aver notificato il decreto di trasferimento unitamente al precetto di rilascio, riceve dallo stesso acquirente richiesta di non procedere oltre essendosi egli accordato con l’occupante per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. In tali casi il professionista dovrà formalmente chiedere all’acquirente di formalizzare questa sua rinuncia, informandolo anche dell’efficacia temporale del precetto già notificato (novanta giorni), al fine di non incorrere nel rischio di essere considerato inadempiente. [B]Il professionista dunque, informato l’aggiudicatario che è suo compito procedere alla liberazione dell’immobile, dovrà attivare la procedura per il rilascio come naturale conclusione dell’incarico di delegato[/B]; [B]se invece ne riceve l’esonero gli farà sottoscrivere la relativa rinuncia.[/B] nda: Cio' non toglie che il CG (delegato) arrivi ad avvalersi della funzione dell' U.G. ; Quel che si vuole qui significare è che secondo il mio ordine di appartenenza la sua funzione non si esaurisce dopo l'emissione del decreto di assegnazione, salvo che il CG non venga deliberatamente esonerato[/b][/b] [/QUOTE]
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