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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 331340" data-attributes="member: 15253"><p>La semplice comunicazione di aver intenzione di vendere <strong>non integra</strong> gli estremi della comunicazione della proposta di cui all'art. 732 c.c.</p><p>La "denuntiatio" ai coeredi va fatta quando esiste una <strong>vera</strong> proposta contrattuale da parte di un terzo, contenente <strong>tutte</strong> le condizioni contrattuali. In altri termini, quanto comunicato deve essere tale da consentire ai coeredi di semplicemente accettare, senza che abbia luogo trattativa alcuna. Prendere o lasciare.</p><p>In ogni caso, è possibile ai coeredi prelazionari rinunciare al proprio diritto <strong>anteriormente e indipendentemente</strong> dal ricevimento della proposta del terzo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 331340, member: 15253"] La semplice comunicazione di aver intenzione di vendere [B]non integra[/B] gli estremi della comunicazione della proposta di cui all'art. 732 c.c. La "denuntiatio" ai coeredi va fatta quando esiste una [B]vera[/B] proposta contrattuale da parte di un terzo, contenente [B]tutte[/B] le condizioni contrattuali. In altri termini, quanto comunicato deve essere tale da consentire ai coeredi di semplicemente accettare, senza che abbia luogo trattativa alcuna. Prendere o lasciare. In ogni caso, è possibile ai coeredi prelazionari rinunciare al proprio diritto [B]anteriormente e indipendentemente[/B] dal ricevimento della proposta del terzo. [/QUOTE]
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